ieri ho letto una recentissima pronunzia del TAR Brescia il quale ha ribadito ancora una volta il problema della carenza di motivazione in tema di PDA.
Il TAR ha statutito che nonostante l'ampia discrezionalità della P.A. "non esime l' amministrazione (Prefetto) dal rappresentare, anche solo sinteticamente, le motivazioni del proprio agire".
Il Tar nella motivazione peraltro ha aggiunto che non è sufficiente " il richiamo alla nota informativa della Questura e alla comunicazione della notizia di reato ad essa allegata, dalla quale emerge esclusivamente un atteggiamento aggressivo dell'odierno ricorrente".
Alla luce di ciò "il provvedimento impugnato appare carente sotto il profilo motivazionale e per tale ragione deve essere annullato"
La prefata sentenza è importante perchè ancora una volta ci imbattiamo in una situazione analoga. Dietro a questa sentenza c'è un cacciatore che purtroppo ha dovuto sborsare quattrini di spese di giustizia e di avvocato per ricorrere al TAR il quale si è limitato ad affermare ciò che è ormai palese. Se la P.A. facesse il proprio dovere tutto ciò non sarebbe necessario.
Perfortuna il TAR ha disposto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della parte resistente. Il danno ma non la beffa
Un caro saluto a tutti!
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