controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Più nel dettaglio l'articolo 19 è sostituito da un nuovo articolo che disciplina il controllo della fauna
selvatica ed è aggiunto l’articolo. 19-ter che disciplina il Piano straordinario per la gestione e il
contenimento della fauna selvatica.
Con riferimento al nuovo articolo 19 si assegna alle regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie
di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e
le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la
tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.
Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono
autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di
controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo e contenimento
delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.
I piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini
delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti
a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità
deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di
coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e
in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.
Le attività ivi descritte sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
Infine, per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è
incrementato di 500.000 euro
L’articolo. 19-ter disciplina il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della
fauna selvatica prevedendone l’adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge ed è di durata quinquennale."
Non so se il testo definitivo, vero e proprio dell'emendamento sia differente in qualche punto significativo, ma la sostanza (se ce n'è, poi) immagino resti questa.emendamenti-approvati-22122022-ddl-bilancio-2023.Pdf
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