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Quindi , se non ho capito male, potrei prendere il fucile e non fare nulla ma meglio denunciare la canna con le nuove misure. Per la denincia mi serve portare un certificato dell'armiere che ha eseguito il lavoro o non serve nulla?Cerchiamo di chiarire che la bancatura presso il BNP di Gardone V.T. è¨ obbligatoria esclusivamente per i fabbricanti di armi nuove e per i riparatori che sostituiscono vecchie canne con nuovi tubi.
Qualora una canna dovesse essere tagliata nei limiti di legge nessuna norma prevede che questa venga ribancata.
E' in uso nel ns. paese far ribancare canne tagliate in quanto si sono verificati sequestri di armi che avevano effettuato questa procedura. I reato contestato è¨ relativo all'Art. 3. Alterazione di armi.
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da...".
Ovviamente, il taglio di una canna, ad es. da 71 a 62 o 56 cm non ne aumenta la 'potenzialità di offesa' o 'l'occultamento' in quanto esistono fucili in commercio con canne da 45 cm.
Pertanto, il problema benchè inesistente dal punto di vista giuridico, può essere risolto con una nuova denuncia della canna nelle misure ridotte.
In questo modo risulterà sulla denuncia delle armi la legittima detenzione.Commenta
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Potevi risparmiarti il sarcasmo da quattro soldi.
Dato che la denuncia la fa il detentore si può scrivere anche la lunghezza della canna, solo in questo modo si potrà dimostrare di non aver commesso il reato di cui all'Art. 3 - L. 110/75, in quanto a conoscenza dell'Autorità di P.S.
---------- Messaggio inserito alle 07:18 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 07:14 PM ----------
E' sufficiente indicare oltre alla matricola ed al calibro anche la lunghezza della canna.
Qualora l'Autotità di P.S. volesse ulteriori spiegazioni puoi farti fare dall'armaiolo che ha eseguito l'accorciamento una relazione tecnica dove specifica il lavoro eseguito e che le misure rientrano nelle dimensioni delle armi comuni da sparo da caccia.sigpicCommenta
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Da qualche giorno hanno iniziato un capitello in fondo alla mia Via per la prossima mia Beatificazione, da quanto Buono sono.
Premesso questo, io non leggo nessun sarcasmo in questa frase.
Ringrazio Bruno per la sua spiegazione e per il consiglio di dichiarare nella denuncia la lunghezza delle canne, qualora accorciate.
Ero convinto pure io che un' arma con le canne accorciate, anche se entro i limiti del fucile da caccia, potesse creare seri problemi legali.
Si impara sempre qualcosa in questo Forum... [brindisi]
---------- Messaggio inserito alle 07:52 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 07:49 PM ----------
Non credo che ci sia nessun sarcasmo.Potevi risparmiarti il sarcasmo da quattro soldi.
Dato che la denuncia la fa il detentore si può scrivere anche la lunghezza della canna, solo in questo modo si potrà dimostrare di non aver commesso il reato di cui all'Art. 3 - L. 110/75, in quanto a conoscenza dell'Autorità di P.S.
---------- Messaggio inserito alle 07:18 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 07:14 PM ----------
E' sufficiente indicare oltre alla matricola ed al calibro anche la lunghezza della canna.
Qualora l'Autotità di P.S. volesse ulteriori spiegazioni puoi farti fare dall'armaiolo che ha eseguito l'accorciamento una relazione tecnica dove specifica il lavoro eseguito e che le misure rientrano nelle dimensioni delle armi comuni da sparo da caccia.
Grazie per le delucidazioni, anche io ero convinto che ci fossero rogne serie per delle canne tagliate se non ribancate... [brindisi]Roberto
Con affetto e simpatia [:-golf]
un saluto
l' ingleseCommenta
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La R sta per Rovinata! [:D][:D][:D]Chi se fa' pecora, la lupa arabbiata se lo magna!Commenta
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[QUOTE=Esperto e Collezionista;1504764]Potevi risparmiarti il sarcasmo da quattro soldi.
Sig. Bruno Biscuso premetto che nel mio intervento non c’è nessun sarcasmo ne da 4 soldi ne da 5 Penny, ho scritto bravo Bruno perché ha reso una spiegazione chiara che condivide il mio pensiero tutto qui, per il resto volevo solo sottolineare che quando si acquista un arma denunciando la canna non necessita, almeno dalle mie parti, comunicare la lunghezza o altro, sono dispiaciuto se in qualche modo, a me sconosciuto, si sia sentito deriso e/o offeso.
Cordiali saluti, Enrico.
---------- Messaggio inserito alle 01:02 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:57 AM ----------
[QUOTE=l'inglese;1504771]Da qualche giorno hanno iniziato un capitello in fondo alla mia Via per la prossima mia Beatificazione, da quanto Buono sono.
Premesso questo, io non leggo nessun sarcasmo in questa frase.
Ringrazio “l’inglese” che ha giustamente interpretato le mie parole.Commenta
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[quote=specialista;1504788]Bene, meglio che si sia chiarito.Potevi risparmiarti il sarcasmo da quattro soldi.
Sig. Bruno Biscuso premetto che nel mio intervento non c’è nessun sarcasmo ne da 4 soldi ne da 5 Penny, ho scritto bravo Bruno perché ha reso una spiegazione chiara che condivide il mio pensiero tutto qui, per il resto volevo solo sottolineare che quando si acquista un arma denunciando la canna non necessita, almeno dalle mie parti, comunicare la lunghezza o altro, sono dispiaciuto se in qualche modo, a me sconosciuto, si sia sentito deriso e/o offeso.
Cordiali saluti, Enrico.
La frase così come esposta ha dato adito ad un interpretazione non consona al tuo pensiero.Bravo Bruno, sulle denunce si annota la matricola, non la lunghezza ne il peso ne tantomeno la strozzatura.
Concordo sul fatto che nella denuncia delle armi deve essere riportata la matricola ed il calibro dell'arma, oltre la tipologia. Però è stato sollevato il problema delle canne tagliate che per consuetudine vengono inviate alla Riprova, cosa del tutto inutile, anche perchè normalmente sul certificato non viene riportata la lunghezza.
Per poter contrastare la 'guardia' di turno sarà sufficiente mostrare una copia della denuncia dell'arma che abbia l'aggiunta della lunghezza della canna.
In questo caso, come detto prima, non potrà essere contestato nulla in quanto l'Autorità di P.S. era al corrente della modifica.sigpicCommenta
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Ho un Franchi AL48 in cal.20 preso usato la canna in origine era cm.71** è stata portata dal precedente proprietario a cm.60 ovviamente eliminando la strozzatura, lavoro bene eseguito fra l’altro, canna non ripunzonata ne rimandata al banco, sulla denuncia mi limitai a riportare solo la matricola, poiché come ha fatto giustamente notare Bruno Biscuso, la modifica non permette l’occultamento ecc. della stessa, in seguito chiesi lumi e mi fu confermato che quanto fatto era regolare, è anche vero che la stessa domanda fatta a agenti differenti avrà nel 90% dei casi risposte differenti.
Tanto per dire, “un’arma corta è un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a cm.30 oppure lunghezza complessiva dell’arma inferiore o pari a cm.60”, “l’arma lunga è una qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”, la legge italiana non impone nessuna lunghezza minima di canna ai fucili da caccia, per cui un fucile utilizzato a caccia può avere benissimo una canna più lunga di cm.30.Commenta
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È chiarissimo che è lecito come è lecito che chi effettua un eventuale controllo scriva che si infrange un x articolo e ci sanzioni. Al 100% si dimostrerà che si è nel giusto. .....dopo quanto non si sa.
Ci son certi "sceriffi" che girano non per controllare ma per multare, e vi assicuro e differente la cosa.
Dopo quanto scritto mi chiedo : Ne vale la pena rischiare ?
Poi ognuno è libero di fare ciò che ritiene opportunoCommenta
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Una ordinanza del tribunale di Sassari conferma che l’accorciamento della canna di un’arma lunga non è di per sé alterazione d’arma. Un risultato importante ottenuto anche con il contributo di Assoarmieri
Il tribunale di Sassari ha emesso lo scorso 10 settembre (registrazione in cancelleria del 16 settembre) una importantissima ordinanza che fornisce un precedente giurisprudenziale significativo sulla delicata materia dell’accorciamento delle canne nei fucili da caccia (e non solo).
L’ordinanza è scaturita dalla richiesta di dissequestro operata dall’avvocato difensore di un armiere riparatore, al quale era stato sequestrato un fucile da caccia Breda calibro 12, perché si riteneva sussistente il reato di alterazione d’arma, in quanto la canna era stata accorciata a 47,5 centimetri di lunghezza. L’ipotesi difensiva, formulata con la collaborazione del servizio “Pronto Assoarmieri”, ha eccepito che l’accorciamento non aveva comunque mutato la natura di arma lunga del fucile in questione, che secondo la normativa europea stabilisce una lunghezza minima di canna pari a 30 centimetri e una lunghezza totale minima pari a 60 centimetri. La corte ha concordato con tale tesi, ribadendo che “non costituisce un dato individualizzante dell’arma la specifica misura dalla stessa posseduta, nel senso che è del tutto giuridicamente irrilevante, sotto il profilo dell’attribuzione della qualità di arma comune da sparo o della sua conseguente commerciabilità, il fatto che un determinato modello di arma corta o lunga prodotto o importato con determinate dimensioni venga in proseguo riprodotto o reimportato più volte con dimensioni ridotte o maggiori, purché tali variazioni rispettino i limiti correlati alla qualifica di arma corta o lunga posseduta dal modello originario”. La corte ha osservato inoltre che “qualunque modificazione apportata nella fase della sua circolazione alle dimensioni di un’arma lunga mantenuta entro i limiti per essa stabiliti nell’allegato IV della direttiva europea, non integra il reato di alterazione di arma di cui all’art. 3 l. 110/75. Ed invero (e facendo un esempio a cifre arrotondate), se la produzione o l’importazione di armi lunghe può avere ad oggetto anche quella con una canna lunga 30 cm, ciò significa che essa non realizza quella maggiore occultabilità o quella facilità di uso o di porto necessarie per la sussistenza della citata violazione penale. Quindi, se il detentore di un’arma lunga già verificata con canna di 40 cm, decidesse di portare la canna alle dimensioni di 32 cm (personalmente o ricorrendo a personale qualificato), non commetterebbe alcun illecito, perché un’arma del genere, risultando nei limiti metrici fissati normativamente per l’arma lunga, sarebbe immettibile tout court da parte del Banco nel circuito commerciale quale arma comune da fuoco lunga, a prescindere dalla precisa lunghezza della sua canna. E questo perché in sede di verifica ai fini dell’attribuzione a una determinata arma della qualifica di arma comune da fuoco rileva solo l’accertamento della sua qualità di arma lunga o arma corta attestata dalla corrispondenza dell’arma ai dati metrici fissati in generale dal legislatore europeo. Nel delineato contesto, unica ipotesi di alterazione ravvisabile è, di conseguenza, quella costituita dalla riduzione delle dimensioni dell’arma lunga a quella corta, essendo le situazioni di occultabilità, e di maggiore facilità di porto e di uso, lecitamente connesse solo alla tipologia delle armi nate come corte. In altri termin è proprio di queste ultime la caratteristica di essere portate più agevolmente e in modo occulto”.
«Un risultato importantissimo», ha commentato il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, «il quale non solo fornisce la prima conferma giurisprudenziale a una interpretazione che nel settore è pacifica da anni, ma sottolinea anche come la tutela dei propri diritti sia possibile con successo, a patto però di agire per la difesa degli stessi nelle competenti sedi. Bisogna, quindi, crederci e crederci fino in fondo».
ArmietiroSe dici la verità non dovrai mai inventarti nullaCommenta
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Che dire.... non mi aspettavo risposte così puntuali e precise, grazie 1000. Essendo un'arma regalata potrei pensare di prenderla e farne un fuciletto per il cinghiale con palla asciutta, che ne pensate? Mi era balenata l'idea di prenderla e farla mimetica visto che le condizioni generali non sono proprio pari a nuovo. Bascula con trattamento cerakote e calcio mimetico....Commenta
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Che dire.... non mi aspettavo risposte così puntuali e precise, grazie 1000. Essendo un'arma regalata potrei pensare di prenderla e farne un fuciletto per il cinghiale con palla asciutta, che ne pensate? Mi era balenata l'idea di prenderla e farla mimetica visto che le condizioni generali non sono proprio pari a nuovo. Bascula con trattamento cerakote e calcio mimetico....
Che aspetti, se fa il tuo gioco e ti piace prendila!!!Commenta
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Una ordinanza del tribunale di Sassari conferma che l’accorciamento della canna di un’arma lunga non è di per sé alterazione d’arma. Un risultato importante ottenuto anche con il contributo di Assoarmieri
Il tribunale di Sassari ha emesso lo scorso 10 settembre (registrazione in cancelleria del 16 settembre) una importantissima ordinanza che fornisce un precedente giurisprudenziale significativo sulla delicata materia dell’accorciamento delle canne nei fucili da caccia (e non solo).
L’ordinanza è scaturita dalla richiesta di dissequestro operata dall’avvocato difensore di un armiere riparatore, al quale era stato sequestrato un fucile da caccia Breda calibro 12, perché si riteneva sussistente il reato di alterazione d’arma, in quanto la canna era stata accorciata a 47,5 centimetri di lunghezza. L’ipotesi difensiva, formulata con la collaborazione del servizio “Pronto Assoarmieri”, ha eccepito che l’accorciamento non aveva comunque mutato la natura di arma lunga del fucile in questione, che secondo la normativa europea stabilisce una lunghezza minima di canna pari a 30 centimetri e una lunghezza totale minima pari a 60 centimetri. La corte ha concordato con tale tesi, ribadendo che “non costituisce un dato individualizzante dell’arma la specifica misura dalla stessa posseduta, nel senso che è del tutto giuridicamente irrilevante, sotto il profilo dell’attribuzione della qualità di arma comune da sparo o della sua conseguente commerciabilità, il fatto che un determinato modello di arma corta o lunga prodotto o importato con determinate dimensioni venga in proseguo riprodotto o reimportato più volte con dimensioni ridotte o maggiori, purché tali variazioni rispettino i limiti correlati alla qualifica di arma corta o lunga posseduta dal modello originario”. La corte ha osservato inoltre che “qualunque modificazione apportata nella fase della sua circolazione alle dimensioni di un’arma lunga mantenuta entro i limiti per essa stabiliti nell’allegato IV della direttiva europea, non integra il reato di alterazione di arma di cui all’art. 3 l. 110/75. Ed invero (e facendo un esempio a cifre arrotondate), se la produzione o l’importazione di armi lunghe può avere ad oggetto anche quella con una canna lunga 30 cm, ciò significa che essa non realizza quella maggiore occultabilità o quella facilità di uso o di porto necessarie per la sussistenza della citata violazione penale. Quindi, se il detentore di un’arma lunga già verificata con canna di 40 cm, decidesse di portare la canna alle dimensioni di 32 cm (personalmente o ricorrendo a personale qualificato), non commetterebbe alcun illecito, perché un’arma del genere, risultando nei limiti metrici fissati normativamente per l’arma lunga, sarebbe immettibile tout court da parte del Banco nel circuito commerciale quale arma comune da fuoco lunga, a prescindere dalla precisa lunghezza della sua canna. E questo perché in sede di verifica ai fini dell’attribuzione a una determinata arma della qualifica di arma comune da fuoco rileva solo l’accertamento della sua qualità di arma lunga o arma corta attestata dalla corrispondenza dell’arma ai dati metrici fissati in generale dal legislatore europeo. Nel delineato contesto, unica ipotesi di alterazione ravvisabile è, di conseguenza, quella costituita dalla riduzione delle dimensioni dell’arma lunga a quella corta, essendo le situazioni di occultabilità, e di maggiore facilità di porto e di uso, lecitamente connesse solo alla tipologia delle armi nate come corte. In altri termin è proprio di queste ultime la caratteristica di essere portate più agevolmente e in modo occulto”.
«Un risultato importantissimo», ha commentato il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, «il quale non solo fornisce la prima conferma giurisprudenziale a una interpretazione che nel settore è pacifica da anni, ma sottolinea anche come la tutela dei propri diritti sia possibile con successo, a patto però di agire per la difesa degli stessi nelle competenti sedi. Bisogna, quindi, crederci e crederci fino in fondo».
Armietiro
Questa più la denuncia a seguito da mostrare in caso di controllo da parte dello sceriffo/giustiziere il quale godrà ancor di piùCommenta
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