Assurdita' legislativa
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si tratta di siatuazioni che capitano più spesso di quanto si possa pensare e dobbiamo tener conto di alcuni elementi. Colui che ha preso i dati a tuo padre poteva farlo ?..nessuno lo sà se non gli è stato chiesto di qualificarsi , e per qualificarsi intendo decreto " valido "..In secondo luogo ...non era in divisa...e cosa ci faceva costui in quel luogo ...era a caccia ?..Non è laprima volta che un volontario a caccia si vesti di compiti che in quel momento non pò svolgere. Poi perchè non ha fatto il verbale di accertamento ?..Secondo me perchè non poteva farlo , e quindi se non poteva farlo qualcosa c'è che non funziona. Dire 30 metri o 51...dice ben poco , lui come guardia giurata prenderà sempre un buon 90% della ragione se non si riesce oggettivamente e con testmonianza inappellabili a dimostrare il contrario. Ma la cosa che mi lascia perplesso è che non esiste che una GGVV...non in coordinamento , non in divisa , da sola...intervenga per un accertamento ed una volta accertata l'infrazione non provveda immediatamante a chiamare chi di dovere , essendo lui in quel momento non in grado di redigere il verbale. Solo dopo aver chiamato la Polizia Provinciale o qualsiasi corpo di Polizia Giudiziaria...o colleghi GGvv in zona ed avere avuto da loro risposta di impossibilità di intervento è tenuto a prenedere del trasgressore ed a provvedere ad una semplice " seganalazione " alla Polizia Provinciale , la quale in seguito provvederà a redigere e invire il verbale. La contestazione avviene in via amministrativa e di solito si media....sulla cifra ! -
il problema è proprio la definizione di "strada", perchè se il comune non investe fondi sulle strade e quindi molte strade comunali restano sterrate come fai a regolarti ? tutti i paesi qui intorno come ad esempio sant'angelo romano (lo conosci...) hanno molte strade comunali sterrate, ora questo lo so io perchè sono del posto ma la guardia volontaria che parte la mattina dal centro di roma e viene in periferia che ne sa se la strada è comunale o interpoderale ? per alcuni basta che ci sia il toponimo (via, vicolo, strada, piazza...) per altri noVi dimenticate però che stiamo parlando di una stradina (sentiero) o come piu vi concerne chiamarla... Magari anche sterrata o con breccia ricoperta..
A volte non risultano essere strade ma son fatte per comodità da contadini... E di conseguenza è consentito l'attegiamento di caccia...
Mica stiamo parlando di strade statali o provinciali...
Carlo se devi andare sulla SP Palombarese e scendi su una stradina sterrata e ti parcheggi non mi verrai mica a dire che porti il fucile a fodero mentre cammini??
per quello che dici te sulla sp palombarese, se parcheggio a meno di 100 metri dalla strada provinciale il fodero lo tengo, infatti non uso i foderi rigidi o semirigidi o imbottiti o le valigette, uso un fodero molto leggero in cotone che poi metto in tasca e quando serve lo tiro fuori e lo uso.
carloCommenta
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L'atteggiamento di caccia si evince dalle potenzialità di incarnierare la selvaggina. Il fucile scarico ed il cane a guinzaglio la precludono. La 157/92 non dice proprio nulla in merito all'attraversamento stradale se non quella sulle distanze (a 50 mt si scarica) e si rimanda alle leggi regionali. Per le deroghe o caccia d'appostamento fisso o temporaneo vige il divieto di recarsi sul posto a fucile senza fodero. Ma altrettanto è ammissibile andare a ribattere un uccello ferito partendo a fucile carico dall'appostamento. Sono quindi interpretazioni e direttive finanche delle ammistrazioni provinciali a partire dalla legge regionale e dalla 157/92.
La segnalazione a cui potrebbe dare seguito una verbalizzazione è contestabilissima anche innanzi al dirigente di settore al quale si può segnalare gli accadimenti. Inoltre, trattandosi di reato penale, era prevista la confisca dell'arma. L'operato della guardia volontaria, se lo fosse stata, è incogruo: la segnalazione doveva essere telefonica e tempestiva ed altrettanto doveva far intervenire immediatamente sul posto un corpo di polizia atto alla confisca dell'arma. Ciò non è avvenuto, ergo, la contestazione non andrà a buon dine.
Anch'io ho sempre saputo che è cosìAth salut...
GiuseppeCommenta
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Ragazzi da ieri che rigiro leggi e la soluzione purtroppo non c'è o meglio non è a nosro favore. il punto è questo:
art 21 l. 157/92 (DIVIETI) è vietato a chiunque L'ESERCIZIO VENATORIO nelle aie,case,fabbricati a meno di 100mt e a distanza inferiore di 50 mt da vie carrozzabili e ferroviarie, ad esclusione di STRADE PODERALI O INTERPODERALI.
art 12 l. 157/92 (ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA) : COSTITUISCE ESERCIZIO VENATORIO ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica.
E' esercizio di caccia IL VAGARE O IL SOFFERMARSI con mezzi destinati a tale scopo (fucile seppur scarico e con otturatore chiuso e in spalla).
Adesso la contestazione del volontario è stata ATTEGGIAMENTO DI CACCIA
purtroppo le sentenze che ho trovato parlano di atteggiamento di caccia,come il semplice camminare in zone di divieto in possesso di un fucile,seppur scarico e apert
Il fatto è questi volontari possono non rilasciare nessuna carta che attesti la violazione? possono agire da soli?
CHE SERVA DA LEZIONE [menaie]
p.s. comunque se ci sarà sarà una sanzione amministrativa che va dalle € 103 alle € 619 . [:-cry]Ciao, Ruzzicone [:-golf]Commenta
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secondo me ha sbagliato tuo padre a dare i suoi dati pur non sapendo chi avesse difronte......bisognava chiamare autorità competenti« Come adoro questo Lago e come mi fa ira, quando certuni, come Illica, me lo chiamano pantano! Già essi non possono comprendere le dolcezze del vivere al cospetto della natura.........Commenta
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Noi possiamo dire e fare tutto ciò che vogliamo.... ma la cassazione dice altro, o meglio, interpreta ciò che vuole senza avere un minimo di decenza... ed i beccamorti delle onlus animal ambientaliste sono lì pronti ad aspettare!!L'atteggiamento di caccia si evince dalle potenzialità di incarnierare la selvaggina. Il fucile scarico ed il cane a guinzaglio la precludono. La 157/92 non dice proprio nulla in merito all'attraversamento stradale se non quella sulle distanze (a 50 mt si scarica) e si rimanda alle leggi regionali. Per le deroghe o caccia d'appostamento fisso o temporaneo vige il divieto di recarsi sul posto a fucile senza fodero. Ma altrettanto è ammissibile andare a ribattere un uccello ferito partendo a fucile carico dall'appostamento. Sono quindi interpretazioni e direttive finanche delle ammistrazioni provinciali a partire dalla legge regionale e dalla 157/92.......................
Come rimpiango i tempi (18 anni) in cui partivo da casa con la bicicletta ereditata dal nonno, il sovrapposto piegato in spalle ed il Tell (BI di pure origini... figlio di Beirut dei ronchi) al guinzaglio, i bambini correvano sui marciapiedi ed urlavano all'amico e compagno di scorribande "guarda il cacciatore"..... oggi ci hanno tolto tutto, pure la possibilità di far vedere pubblicamente la dignità di Cacciatore!!![:-cry]
---------- Messaggio inserito alle 02:27 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 02:15 PM ----------
No sono obbligati a rilasciare copia del verbale con annesse le eventuali dichiarazioni del verbalizzato. Non lo rilasciano se il cacciatore si rifiuta di firmare il verbale, ma questo mi è parso di non averlo letto nei post.............................................
Il fatto è questi volontari possono non rilasciare nessuna carta che attesti la violazione? possono agire da soli?
CHE SERVA DA LEZIONE [menaie]
p.s. comunque se ci sarà sarà una sanzione amministrativa che va dalle € 103 alle € 619 . [:-cry]
Sperando che non ci siano sanzioni accessorie (sospensione tesserino, giornate di caccia, ecc.) deliberate dalla Provincia e ATC o CA!!Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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« Come adoro questo Lago e come mi fa ira, quando certuni, come Illica, me lo chiamano pantano! Già essi non possono comprendere le dolcezze del vivere al cospetto della natura.........Commenta
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In effetti non si tratta di verbale ma di segnalazione o contestazione.
---------- Messaggio inserito alle 05:04 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 04:59 PM ----------
Ovvio! Ma a bordo strada vicino alla propria vettura con il fucile scarico ed il cane a guinzaglio che atteggiamento di caccia è?[:-bunny]
In un terreno agricolo, sia esso oasi, parco od atc, è un altro conto: è logico che uno non si porta il fucile a passeggio e lo carica nel momento in cui vuole sparare.
L'atteggiamento di caccia va quindi contestualizzato. Va inoltre verbalizzato il possesso di cartucce cariche, atte al prelievo e rinforzanti l'atteggiamento di caccia. Dai noi la Provincia ha perso alcune cause contro cacciatori poprio per questo motivo. Da noi, quindi, puoi attraversale la strada a fucile scarico, sia anche una provinciale o statale, per poter riiniziare a cacciare a 50 mt dalla strada nel terreno vicinori... Sempre che si abbia marcato giornata. L'unico vincolo è estrarre il fucile dal fodero dopo aver marcato giornata.Commenta
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Eri partito alla grande, com'è che poi ti sei rovinato??[:-bunny][:-bunny]:-pr
per stare in tema, io avrei preteso l'intervento degli organi competenti.GianniCommenta
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da oggi dovro stare attento anche quando vado a fare il rientro in una zona dove alcuni cacciatori sparano a bordo strada e fuori orario...io scendo sempre a orario dalla posta e poi resto li almeno 15 minuti a vedere loro che fanno...vorrà dire che raggiungo la macchina metto il fucile dentro e poi tranquillamente mi siedo li a guardare....Commenta
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Puoi anche mettere solo il fucile in fodero. Molte volte il posto di caccia non è comodo all'auto, quindi, nel rispetto del calendario, tu interrompi la giornata venatoria come da tesserino venatorio riponendo il fucile scarico in fodero per ritornare al tuo mezzo. Se tra il posto di caccia e l'auto ci sono 1/2 ora 1 ora di cammino non sei imputabile di nulla. Come vedi, è sempre il contesto che conta. Potresti essere benissimo contestato mentre percorri una strada di campagna a fucile scarico in fodero alle 11 di sera.... Vale poi l'attendibilità della giustificazione che hai. Un conoscente è stato beccato e non verblizzato in quanto non era rincasato all'ora prevista per cercare il cane smarrito. Ma questo è solo un esempio.da oggi dovro stare attento anche quando vado a fare il rientro in una zona dove alcuni cacciatori sparano a bordo strada e fuori orario...io scendo sempre a orario dalla posta e poi resto li almeno 15 minuti a vedere loro che fanno...vorrà dire che raggiungo la macchina metto il fucile dentro e poi tranquillamente mi siedo li a guardare....Commenta
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dipende dalla posta una ci arrivo con la macchina per un altra devo camminare piu di mezz'ora....però ora che ci penso me lo devo porta assolutamente dietro il fodero perche qnd vado alla posta più lontana potrei incorrere in sanzioni mentre sto tornando alla mcchina con il fucile scarico e a spalla...che scatole però alla fine si consumano le canne a forza di fa dentro e fuori dal fodero......Commenta
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Sono d'accordo con te ma... chi lo dice ai giudici di cassazione!![;)]
Elementi presuntivi che provano l'esercizio della caccia - legittimità della sanzione amministrativa
Cassazione civile sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890
L'esercizio della caccia può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto. (Pretura Perugia, 24 aprile 1995). In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.
Questa poi... se uno va in camporella con la morosa deve stare attento ai cartelli: se è in ZRC rischia grosso... ma se nella ZRC c'è poca selvaggina può far ricorso!![:D][:142]
Esercizio venatorio
Cassazione Civile , Sez. I,sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989, registro generale n. 920/88, depositata in cancelleria il 4/4/90
Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti.Bruno Decca
"Multi sunt vocati... pàuci vero electi"Commenta
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