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Fai come credi.Pero' dato che ragionando sempre in aperture perse,sai quante ne saranno passate prima che al tipo che riporti nel link abbiano dato ragione ?
---------- Messaggio inserito alle 11:29 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:27 AM ----------
E' come dire : io ho ragione e ve lo dimostrero' !!! Non prima di aver concluso il processo pero'.
Grandi e vaccinati,ognuno fa come ritiene piu' opportuno
Fai come credi.Pero' dato che ragionando sempre in aperture perse,sai quante ne saranno passate prima che al tipo che riporti nel link abbiano dato ragione ?
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E' come dire : io ho ragione e ve lo dimostrero' !!! Non prima di aver concluso il processo pero'.
Grandi e vaccinati,ognuno fa come ritiene piu' opportuno
Se questo é il modo di ragionare ovvero che non conta la legge ma le interpretazione ti comunico che non sei al sicuro su NULLA, visto che ad uno che deteneva un caricatore e munizioni in 7.5mm svizzero in cassazione lo hanno condannato per detenzioni di parte di arma e munizioni da guerra
poi inutile lamentarsi se vengono richiesti gli adempimenti più assurdi, visto che a fronte di richieste assurde si accettano e si creano ''prassi'' che non sono giustificate e previste dalla legge per cui chi ha l'interpretazione corretta deve adeguarsi a quella errata.
Ottimo risultato.
No no,stai pur tranquillo che sono sicurissimo ed in pace con me stesso e con gli organi che controllano queste cose.Ripeto fai come credi,non voglio convincere nessuno,ho solo riportato cio che a mio parere bisognerebbe fare.Saluti
Se questo é il modo di ragionare ovvero che non conta la legge ma le interpretazione ti comunico che non sei al sicuro su NULLA, visto che ad uno che deteneva un caricatore e munizioni in 7.5mm svizzero in cassazione lo hanno condannato per detenzioni di parte di arma e munizioni da guerra
poi inutile lamentarsi se vengono richiesti gli adempimenti più assurdi, visto che a fronte di richieste assurde si accettano e si creano ''prassi'' che non sono giustificate e previste dalla legge per cui chi ha l'interpretazione corretta deve adeguarsi a quella errata.
Ottimo risultato.
Mattone, non siamo in un sistema di Common Law, in cui le sentenze fanno stato. Anche una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione può essere immediatamente smentita da una nuova sentenza di una singola sezione (è successo, diverse volte). Come dicevano i Romani: "Tot capita, tot sententiae". Dire che allora "non conta la legge, ma la interpretazione" è una grande sciocchezza, abbi pazienza: non c'è legge senza interpretazione. L'unica via, in certi casi, è arrivare ad una interpretazione autentica, cioè del legislatore (caso raro) o l'intervento della Corte Costituzionale (via lunga, perigliosa e... costosa). Viviamo in un mondo imperfetto, fattene una ragione e accettalo virilmente, nessuno potrà rimproverarti per questo, nè tu rinuncerai neanche a un minimo della tua integrità. [:D][brindisi]
[vinci] non capisco, sinceramente, cosa costi, indicare in denuncia affianco al nome modello del semiauto e della sua matricola corredato di canna con identica matricola......?
che fatica è? quando ti serve hai un pezzo di carta con scritto qualcosa e con un timbro della P.S. o cc...
mi sembra che ci sia anche poco da impiegare in discorsi....
Mattone, non siamo in un sistema di Common Law, in cui le sentenze fanno stato....Viviamo in un mondo imperfetto, fattene una ragione e accettalo virilmente, nessuno potrà rimproverarti per questo, nè tu rinuncerai neanche a un minimo della tua integrità. [:D][brindisi]
Lo so, voglio solo dire che viviamo in un paese dove comunque non importa quanto tu segua le leggi alla lettera, non puoi star tranquillo comunque visto che si arriva a sentenziare fino in cassazione delle cose assurde.
Originariamente inviato da ALE
[vinci] non capisco, sinceramente, cosa costi, indicare in denuncia affianco al nome modello del semiauto e della sua matricola corredato di canna con identica matricola......?
che fatica è? quando ti serve hai un pezzo di carta con scritto qualcosa e con un timbro della P.S. o cc...
mi sembra che ci sia anche poco da impiegare in discorsi....
L'ho già scritto prima, ho capito che tu puoi fare quello che vuoi e potrebbe pure essere meglio se vuoi vendere, cambiare le canne e stare più tranquillo.
Quello che volevo solo rimarcare (per l'ennesima volta, a costo di esser noioso) é che le affermazioni drastiche su cosa si DEBBA fare per legge o cosa sia REATO non siano in base alla prassi delle questure e/o dei CC (perché chiunque, io incluso, si sarà accorto che cambiano di volta in volta, da persona a persona quindi l'elenco sarebbe infinito e nessuno capirebbe cosa si debba fare secondo la legge).
Quindi basta dire ''la legge NON lo prescrive e non fai nessun reato se non lo fai ma é meglio se lo fai'' é una frase accettabilissima che posso anche sottoscrivere.
Diverso dire che DEVI farlo senza manco citare la legge e/o il reato che commetteresti.
Tutto qui. Opinioni si ma motivate.
Ti do' ragione, tuttavia, sinceramente non ho tempo per verificare se nelle pochissime leggi riguardanti le armi.... ci sia un rimando o no a tale dubbio...
te le elenco brevemente:
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
Artt. 585, 695, 696, 698, 699, 704 c.p.
Legge 4 marzo 1958 n. 100 "Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza".
Legge n. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
D.M. 9 agosto 1977 "Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali".
D.M. 16 agosto 1977 "Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione".
D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica".
Legge 25 marzo 1986 n. 85 "Norme in materia di armi per uso sportivo".
Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 " Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi".
D.P.C.M. 25 settembre 1999 n. 448 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990 n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE del 13 0ttobre 1997
n.SS9/C.26723.XV.I(5) "Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento e classificazione. Disciplina".
Legge 2 ottobre 1967, n. 985 "Disposizioni per il controllo delle armi".
D.M. 30 giugno 1978 "Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo".
D.M. 24 novembre 1978 "Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia".
D.M. 28 febbraio 1981, n. 96 "Regolamento Iscrizione Registro Nazionale Imprese operanti nel settore armamenti".
Legge 16 luglio 1982, n. 452 "Modifica della Legge 18 aprile 1975, n. 110".
Legge 8 maggio 1989, n. 186 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco da parte dei privati adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978".
D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94 "Regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento".
Direttiva Ministero della Difesa 11 maggio 1991 "Disciplina per il rilascio del nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento".
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 " Attuazione della Direttiva n. 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
D.M. 5 febbraio 1993 "Integrazione del D.M. 4 dicembre 1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi".
Legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile".
D.M. 24 marzo 1994 n. 371 "Regolamento d'attuazione dell'art.7, commi 2 e 3 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l'individuazione delle categorie di persone che a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito della Amministrazioni della Giustizia o della Difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi".
D.M. 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale".
Circolare Ministero dell'Interno 16 dicembre 1995, n. 559/C22590.10179(17) 1-582-E-95 "Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110; R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635)".
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Nuove disposizioni su armi ad aria compressa e armi ad avancarica monocolo".
Decreto 9 agosto 2001, n. 362 "Regolamento armi ad aria compressa ed avancarica".
Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".
Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 "Recepimento direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi".
[vinci] non capisco, sinceramente, cosa costi, indicare in denuncia affianco al nome modello del semiauto e della sua matricola corredato di canna con identica matricola......?
che fatica è? quando ti serve hai un pezzo di carta con scritto qualcosa e con un timbro della P.S. o cc...
mi sembra che ci sia anche poco da impiegare in discorsi....
Certo non è una grossa fatica...ma uno può non saperlo...essersi dimenticato...gli capita un fucile che gli interessa e c'è l'intoppo...per cosa... è così importante registrare la matr. di una canna liscia...ha una particolare utilità ai fini della sicurezza pubblica...non so...cosa ci faccio con un tubo di ferro...boh spiegatemi voi che da solo non ci arrivo...so' de coccio...
Ma che state dicendo....a voler pensare male con una canna ai voglia a fare cose brutte. ...secondo me è bene che ci siano su i numeri di matricola e che si riportino in denuncia....
E in caso di monomatricola vanno indicate ambedue.....o quantomeno specificato.....poi....
[vinci]ma se i cc o la ps non fanno problemi al momento della denuncia ....il caso è chiuso....!
Si fa il passaggio e nella nuova denuncia si riportano i dati perbene.
Eventualmente si chiede .... Se il fucile è stato denuncito 40 anni fa..e problemi non ce ne sono stati...chiuso.
Noi stiamo parlando per prevenire eventuali situazioni, che a volte succedono, e la buona fede qui è sempre più difficile farla valere ma è anche vero che se le cose sono trasparenti non dobbiamo fasciarci la testa.
Saluti.
''sei costretto nella denuncia''
1) Da quale norma?
2) Qualcuno che abbia acquistato un fucile in armeria nuovo e sulla loro cessione c'erano due numeri di matricola?
Io ho capito il senso, ma nessuno ha ancora indicato la norma che imponga un tale obbligo.
E, sopratutto, qualora ti contestassero la mancata denuncia della sola canna montata sul fucile, quale reato avresti compiuto?
Edit: IO noto che si parla solo di ''canne aggiuntive'' e in italiano il significato di ''aggiuntivo'' esclude quella montata sull'arma, che sia matricolata o meno.
Originariamente inviato da fabryboc
Da almeno 20 anni qui da noi sul foglio di cessione dell’armeria relativo ad un automatico, ci sono 2 voci distinte che sono matricola fusto e matricola canna.
E vanno denunciate entrambe.
Mattone,
Credo che l'obbligo derivi dall'pplicazione della legge 110/75 (contro il terrorismo), che fu approvata per cercare di bloccare a più non posso la circolazione delle armi...dopo nelle denunce si era costretti a citare modelli, marche, calibri, ecc.ecc. oltre i soliti numeri di matricola.
Credo che oggi quando si parla di fucile (almeno nei termini della discussione e per quello che interessa a noi) ci si deve intendere e riferire ormai alla bascula e carcassa e questo perchè ognuna canna e carcassa/bascula possono seguire destini diversi nelle cessioni e scambi...purtroppo anche le armi seguono il progresso e la promisquità che ne è derivata...
penso che dovresti rifarti a quello che prevede l'art 38 tulps. e
art. 22 Legge n. 110/75 -
oltre agli interventi della cassazione in merito.
Purtroppo, l'obbligo è per le armi in genere, ma visto che è stato esteso anche alle parti di arma.... la canna e' parte di arma... e quindi va' denunciata se non monomatricola con il fucile. Nel caso di basculanti la matricola e' reimpressa sulla canna e sull'astina, se acquisti un nuovo paio di canne con matricola diversa denunci anche quella.
Ti ricordi cosa avvenne per i caricatori delle semiauto...? i caricatori aggiuntivi andavano denunciati... poi lo hanno risolto...
Perfetto...infatti (e sta già succedendo da qualche parte italica), tra un po' e se non ci ribelleremo: come parti "importanti" di un arma (qualche benpensante) vorrebbe farci denunciare il possesso di un otturatore extra o di un percussore...e perchè no...magari nel calderone dell'obbligatorietà alla denuncia, metterci pure i calci, le astine, le magliette portacinghia e le cinghie...le menti eccelse stanno arrivando a superarsi per oltrepassare sempre di più l'assicella precedente...dove è scritto?...qual'è il problema, certe nullità, pur di contare qualcosa che non serve a un caz..zo...lo fanno scrivere; e con il bene che ci vogliono a Roma...ci riescono.
Rammentiamo...una è la Rottamazione che si è verificata in questi ultimi anni con il terrorismo che hanno praticato nei confronti di vecchietti ignari per poter continuare a detenere-conservare le armi del marito o del famigliare morto...sono state mandate al macero tante opere d'arte che avrebbero meritato l'esposizione in musei.
---------- Messaggio inserito alle 08:38 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:26 AM ----------
Originariamente inviato da flou
Spero vivamente per te che non ti vengano a fare un controllo e ti trovino canne non denunciate, aggiuntive o non. Sai quante aperture ti perdi!!!!!!
[:-golf]
Ciao Giuliano,
premessa: pensiamola pure differentemente come pare a noi...
C'è una differenza sostanziale in una discussione (avvallo) tra questa e quella dell'accorciamento di una canna o dell'alesaggio (e conseguente mancanza di qualche gr. nel peso) da farla rientrare in una fantomatica manipolazione-potenziamento di un'inesistente manipolazione d'arma.
Mattone,
Credo che l'obbligo derivi dall'pplicazione della legge 110/75 (contro il terrorismo), che fu approvata per cercare di bloccare a più non posso la circolazione delle armi...dopo nelle denunce si era costretti a citare modelli, marche, calibri, ecc.ecc. oltre i soliti numeri di matricola.
Credo che oggi quando si parla di fucile (almeno nei termini della discussione e per quello che interessa a noi) ci si deve intendere e riferire ormai alla bascula e carcassa e questo perchè ognuna canna e carcassa/bascula possono seguire destini diversi nelle cessioni e scambi...purtroppo anche le armi seguono il progresso e la promisquità che ne è derivata...
Se lo spirito della norma è quello che dici mi chiedo quale sia il risultato ottenuto...impedire alla criminalità l'accesso alle armi...non mi pare che rapinatori e c. adoperino dei Benelli centro o i terroristi abbiano sparato con gli A300...in compenso qualche pensionato distratto si è trovato nei pasticci...
Al solito si è partiti da un'esigenza finendo per ottenere un risultato diverso per eccesso di complicazione...siamo i N.1 in questo campo...trenta leggi e norme in un secolo che si accavallano e sovrappongono...fare un testo unico in materia chiaro e semplice adeguato ai tempi non gli sfiora neanche la mente...in questo come in tutti gli altri campi del vivere quotidiano.Si può chiamare progresso...a mio modestissimo parere no.
Un amico ne cacciatore ne tiratore ne appassionato,ha ricevuto in eredità i seguenti fucili tutti in buone condizioni,vorrebbe prima di tutto saperne...
Buonasera a tutti, proprio oggi mi arriva la chiamata da parte dei Carabinieri (che già leggere Carabinieri ho fatto un salto) dicendomi di controllare...
Buongiorno a tutti, un mio amico qualche tempo fa cogliendo l'occasione, ha acquistato un alcione con la sua canna originale + una canna che il signore...
Su armiusate , ho visto questo fucile semiautomatico.
Mi ricordo di averne visto uno nell'armeria della mia città ( ora chiusa ) quando ero ragazzo....
Cedo per inutilizzo le seguenti armi: sovrapposto Beretta S55 cal.20, canne da 67 strozzature 3 e 1 stella estrattori manuali; semiautomatico superleggero...
5Foto
16-01-24, 14:03
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