La caccia in campania è morta!
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sigpicQuando poi una mattina lo trovai che dormiva davanti alla porta della mia camera, cominciai ad assumere un atteggiamento più distaccato, intuendo che stava per germogliare un grande amore canino. Ma era già troppo tardi: il giuramento di fedeltà era pronunciato.
Konrad Lorenz -
Chi ci crede bene,chi no. . . . Pace!!!
L' importante è che noi facciamo più a 10 minuti da casa che ffacendo 40 minuti di macchina.......hahahahahaahhaha dai che domenica bissiamo(speriamo)
---------- Messaggio inserito alle 10:55 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:51 PM ----------
Per il cane,beh nonostante il calore è andata una bomba!!!!ne avremmo perse altre se non ci fosse stata.......« Come adoro questo Lago e come mi fa ira, quando certuni, come Illica, me lo chiamano pantano! Già essi non possono comprendere le dolcezze del vivere al cospetto della natura.........Commenta
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Giusto per informare tutti, ecco l'ordinanza del T.A.R. n°201201264
(mi sono permesso di evidenziare alcune cose; in particolare vi segnalo il secondo punto di doglianza in risposta al quale è stato necessario introdurre il divieto di caccia in aree sic in assenza di V.I. e, molto ma molto importante, è il terzo punto -evidenziato in verde- del quale pochi forse coglieranno l'importanza ma vi assicuro che è così...):
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2012, proposto da:
W.W.F. Italia O.N.G.- O.N.L.U.S., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Maurizio Balletta in Napoli, via Cammarano 25 c/o W.W.F.;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso Almerina Bove in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avv.Region.Le;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera della G.R. Campania n. 361 del 17.7.2012 recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per il triennio 2012/2015 - calendario per l'annata venatoria 2012/2013..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la doglianza relativa alla preapertura della caccia alla tortora per cinque giorni nel mese di settembre, anziché per tre giorni come indicato nel parere dell’organo tecnico statale, è stata superata dalla sopravvenuta modifica del calendario venatorio ad opera della DGRC n. 461 del 6 settembre 2012, la quale ha altresì vietato l’esercizio dell’attività nei Siti di interesse comunitario, nei proposti Siti di interesse comunitario e nelle Zone di protezione speciale, in assenza della prescritta valutazione di incidenza, superando anche il secondo profilo di doglianza prospettato in ricorso;
Considerato che col terzo ed ultimo motivo di ricorso è stata denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 2 lett. s), della Costituzione della disposizione introdotta con l’art. 36, comma 2, della legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”), in base alla quale “…Ogni cacciatore iscritto in un ATC della Regione Campania ha diritto all'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, versando alla Regione Campania una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a pena di esclusione….”, sostenendo parte ricorrente che il contrasto della previsione di un unico comparto regionale per la caccia alla fauna migratoria si porrebbe in palese contrasto con gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dal legislatore statale;
Ritenuto che, in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la stessa non si presenta assistita dal requisito della rilevanza nel presente giudizio cautelare, essendo il predetto termine del 30 giugno stabilito per ciascun anno non più osservabile per l’anno 2012 e perciò la disposizione applicabile in concreto soltanto a far data dalla prossima annata venatoria 2013-2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. --
Spese al definitivo. ---
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
da quello che interpreto io si evince questo,noi non possiamo interessarci di questo punto perche' è cosa della corte costituzionale,poi dicono che ulteriore motivo è la data del 30 giugno è come se dicessero la legge è valida dal prossimo anno perchè nessuno ha potuto pagare entro il 30 giugno di quest'anno.
Ma onestamente non ho mai visto una forzatura così grossa,non so proprio come andrà a finire,ma la legge è in vigore ed i termini di pagamento non sono stati mai rispettati sia delle graduatorie sia del pagamento sia dell'emanazione dei calendari,quindi mi sembra una palese parziale osservazione.
Magari ho letto male saluti.Tu che ne dici?Commenta
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Aiutatemi a capire meglio:Abbiamo pagato(noi disgraziati isolani e isolati) per poi non poter andare a caccia?Rimane vietata nei sic per tutto il 2012,perchè ci sarebbe troppa "pressione"venatoria da parte di tutti i cacciatori campani che prenderebbero il traghetto per venire da noi a cacciare la migratoria???AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!Salve grazie x aver postato l'ordinanza .Io interpreto cosi. Caccia chiusa nei famosi sic ecc. Abolizione della legge reg che autorizza i cacciatori a potersi spostare in regione x la migratoria perchè il tutto andava fatto entro il .......correggetemi se ho interpretato così.Saluti UmbertoCommenta
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caro gio' quindi alla luce di quanto leggo mi sembra di comprendere che la norma sulla mobilita' non puo' essere applicata per l'anno in corso.... correggimi se sbaglio, ma sara' mica che gli abbiamo fornito il prox appiglio???[:-bunny]
---------- Messaggio inserito alle 11:51 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:45 PM ----------
poi ho scaricato la cartografia su cui erano segnalate le zone sic , ma in calce alla carta notavo che l'ultimo aggiornamento era del 2010,
sono ancora in vigore???? sai se ci sono variazioni??
---------- Messaggio inserito alle 11:53 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:51 PM ----------
alcione ?????Aiutatemi a capire meglio:Abbiamo pagato(noi disgraziati isolani e isolati) per poi non poter andare a caccia?Rimane vietata nei sic per tutto il 2012,perchè ci sarebbe troppa "pressione"venatoria da parte di tutti i cacciatori campani che prenderebbero il traghetto per venire da noi a cacciare la migratoria???AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!
ma che tu sappia qui' per ischia in concreto si muove niente???
le varie aavv sembrano un po' spaesateCommenta
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Non sanno neanche che esistono i Sic assurdo!Compreso il nostro amico che ho sentito telefonicamente! Mi ha detto di andare,ho risposto "ma se mi sequestrano tutto paghi tu?"...no Comment!!caro gio' quindi alla luce di quanto leggo mi sembra di comprendere che la norma sulla mobilita' non puo' essere applicata per l'anno in corso.... correggimi se sbaglio, ma sara' mica che gli abbiamo fornito il prox appiglio???[:-bunny]
---------- Messaggio inserito alle 11:51 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:45 PM ----------
poi ho scaricato la cartografia su cui erano segnalate le zone sic , ma in calce alla carta notavo che l'ultimo aggiornamento era del 2010,
sono ancora in vigore???? sai se ci sono variazioni??
---------- Messaggio inserito alle 11:53 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:51 PM ----------
alcione ?????
ma che tu sappia qui' per ischia in concreto si muove niente???
le varie aavv sembrano un po' spaesateCommenta
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Una sentenza folle ancora una volta di parte,legge in vigore naturalemnte che non può essere in vigore secondo il tar perchè i termini di pagamento sono superati?ma siamo folli che persone poco serie sono,una sentenza disgustosa folle che se ne lava le mani in parte mettendo solo cavilli,pretese inapplicabile,i termini sono slittati perchè la legge è venuta dopo,basta in una seduta riunire il consiglio è mettere entro il 30 settembre del corrente anno e 30 giugno per gli anni a seguire,ma è solo pretestuoso,inaccettabile,scusate sono incazzato nero!ma questa volta hanno davvero esagerato!Commenta
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hanno dato la stessa risposta anche a me......
anzi ho nominato un punto in piena s.i.c. e mi hanno dato disco verde....
[:142][:142][:142] da pazzi navigano a naso.....
---------- Messaggio inserito alle 12:21 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:17 AM ----------
mi sento veramente frustrato.....
chi ci dovrebbe tutelare non sa' nulla nemmeno un' informazione organica, io mi sto' informando sul forum e uso la rete in generale.....mio padre lo tutelo io , ma pensa quanti hanno solo le aavv che gli dicono vai!!!!e' tutt'ok[:-clown][:-clown]
---------- Messaggio inserito alle 12:35 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 12:21 AM ----------
ma poi non mi spiego......ma com'e' possibile che i calendari siano cosi' attaccabili.....chi ci lavora dovrebbe essere qualificato a farlo....sono dei verdastri che operano???
che ci mettono mano bambini durante la ricreazione!!!
ci sono talmente tanti appigli sui quali fare ricorsi.....non so! proprio non capiscoCommenta
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Abbiamo fatto allarmismo ingiustificato e me ne scuso..
La sentenza rigetta in toto i 3 motivi di ricorso sull'ultimo dice Che non può interessarsi di questo in quanto non ha i requisiti per giudicarla perchè sono scaduti i termini del 30 giugno quindi la data già è passata.
siccome una domanda cautelare si basa sul requisito della rilevanza immediata e siccome il 30 giugno è gia scaduto il presupposto della domanda cautelare non c'è!
Per togliere ogni dubbio leggete il
pqm:Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Abbiamo trovato difficoltà a comprenderla anche qualche avvocato non aveva inteso subito,ma la sentenza è scritta davvero malissimo.
Saluti anche questa è passata almeno credo!Commenta
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Premesso che la sentenza è scritta con i piedi e ci vuole del tempo per interpretarla vorrei dirvi di stare moderatamente tranquilli.Giusto per informare tutti, ecco l'ordinanza del T.A.R. n°201201264
(mi sono permesso di evidenziare alcune cose; in particolare vi segnalo il secondo punto di doglianza in risposta al quale è stato necessario introdurre il divieto di caccia in aree sic in assenza di V.I. e, molto ma molto importante, è il terzo punto -evidenziato in verde- del quale pochi forse coglieranno l'importanza ma vi assicuro che è così...):
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2012, proposto da:
W.W.F. Italia O.N.G.- O.N.L.U.S., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Maurizio Balletta in Napoli, via Cammarano 25 c/o W.W.F.;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso Almerina Bove in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avv.Region.Le;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera della G.R. Campania n. 361 del 17.7.2012 recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per il triennio 2012/2015 - calendario per l'annata venatoria 2012/2013..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la doglianza relativa alla preapertura della caccia alla tortora per cinque giorni nel mese di settembre, anziché per tre giorni come indicato nel parere dell’organo tecnico statale, è stata superata dalla sopravvenuta modifica del calendario venatorio ad opera della DGRC n. 461 del 6 settembre 2012, la quale ha altresì vietato l’esercizio dell’attività nei Siti di interesse comunitario, nei proposti Siti di interesse comunitario e nelle Zone di protezione speciale, in assenza della prescritta valutazione di incidenza, superando anche il secondo profilo di doglianza prospettato in ricorso;
Considerato che col terzo ed ultimo motivo di ricorso è stata denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 2 lett. s), della Costituzione della disposizione introdotta con l’art. 36, comma 2, della legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”), in base alla quale “…Ogni cacciatore iscritto in un ATC della Regione Campania ha diritto all'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, versando alla Regione Campania una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a pena di esclusione….”, sostenendo parte ricorrente che il contrasto della previsione di un unico comparto regionale per la caccia alla fauna migratoria si porrebbe in palese contrasto con gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dal legislatore statale;
Ritenuto che, in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la stessa non si presenta assistita dal requisito della rilevanza nel presente giudizio cautelare, essendo il predetto termine del 30 giugno stabilito per ciascun anno non più osservabile per l’anno 2012 e perciò la disposizione applicabile in concreto soltanto a far data dalla prossima annata venatoria 2013-2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. --
Spese al definitivo. ---
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
La parte finale è la più importante:
"Ritenuto che, in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la stessa non si presenta assistita dal requisito della rilevanza nel presente giudizio cautelare, essendo il predetto termine del 30 giugno stabilito per ciascun anno non più osservabile per l’anno 2012 e perciò la disposizione applicabile in concreto soltanto a far data dalla prossima annata venatoria 2013-2014;"
Bisognerebbe essere molto ma molto tecnici ma cercherò (quasi impossibile) di spiegarla con semplicità.
un presupposto fondamentale nei ricorsi è la "rilevanza".
In questo caso il terzo motivo della sentenza manca di "rilevanza" perchè è scaduto il termine del 30 giugno.
Se il ricorso fosse stato presentato prima del 30 giugno forse tale requisito poteva esserci ma ciò non è accaduto e quindi non c'è in il requisito della "rilevanza"
Quando nella sentenza si fa riferimento all'annata venatoria "2013-2014" il giudice amministrativo ha voluto dire (lo dico in parole "povere"): "se blocco la legge tale blocco non vale per quest'anno visti che i termini sono scaduti, ma vale per la prossima annata venatoria 2013/2014 ma considerato che manca il requisito della "rilevanza" ed essendo un ricorso cautelare che si basa sull'urgenza che in questo caso non c'è perchè i vecchi termini sono scaduti e per i nuovi termini ci vuole un anno a questo punto ti rigetto questo punto".
Infine l'aspetto più importante è il PQM:
"Il Tar respinge la domanda cautelare"
Se avesse modificato la legge regionale o quest'anno o il prossimo avrebbero scritto "il Tar respinge parzialmente la domanda cautelare. Per quanto riguarda il terzo punto bla bla bla"
Quindi cari amici Campani io ritengo che possiate stare moderatamente tranquilli.
Un abbraccio a tutti.
[:-golf]Ultima modifica Avvocatocb; 13-09-12, 01:00.Avv. Luca Cecinati
Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignoranza.
SocrateCommenta
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Mi spiegate una cosa per favore:
in Campania come in molte altre regioni e' stata sospesa la preapertura ai primi di settembre, ma poi vi e' stata fatta fare anche con il cane da ferma alla selvaggina stanziale il giorno 12-13 settembre? Quindi ora siete sotto qualsiasi tipo di ricorso dalla banda dei verdi e wwf, visto che si pioteva cacciare SOLO da appostamento e SOLO alla migratoria estiva....bhoooooooooooo IO francamente queste scelte che accontentano marginalmente pochi ma che poi DOPO penalizzano tutti non le capisco proprio per niente....[:-bunny]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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no col cane solo a quaglia,niente stanziale,quella da domenica quando c'è apertura generale!!la pre apertura riguarda solo specie quaglia e tortora.Mi spiegate una cosa per favore:
in Campania come in molte altre regioni e' stata sospesa la preapertura ai primi di settembre, ma poi vi e' stata fatta fare anche con il cane da ferma alla selvaggina stanziale il giorno 12-13 settembre? Quindi ora siete sotto qualsiasi tipo di ricorso dalla banda dei verdi e wwf, visto che si pioteva cacciare SOLO da appostamento e SOLO alla migratoria estiva....bhoooooooooooo IO francamente queste scelte che accontentano marginalmente pochi ma che poi DOPO penalizzano tutti non le capisco proprio per niente....[:-bunny]Commenta
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No cicalone,la prepaertura del 12 e 13 era solo per tortora da appostamento e a quaglia,la stanziale parte da ottobre in campania.Mi spiegate una cosa per favore:
in Campania come in molte altre regioni e' stata sospesa la preapertura ai primi di settembre, ma poi vi e' stata fatta fare anche con il cane da ferma alla selvaggina stanziale il giorno 12-13 settembre? Quindi ora siete sotto qualsiasi tipo di ricorso dalla banda dei verdi e wwf, visto che si pioteva cacciare SOLO da appostamento e SOLO alla migratoria estiva....bhoooooooooooo IO francamente queste scelte che accontentano marginalmente pochi ma che poi DOPO penalizzano tutti non le capisco proprio per niente....[:-bunny]Mira bene sbaglia pocoCommenta
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Grazie Luca. [:-golf]Premesso che la sentenza è scritta con i piedi e ci vuole del tempo per interpretarla vorrei dirvi di stare moderatamente tranquilli.
La parte finale è la più importante:
"Ritenuto che, in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la stessa non si presenta assistita dal requisito della rilevanza nel presente giudizio cautelare, essendo il predetto termine del 30 giugno stabilito per ciascun anno non più osservabile per l’anno 2012 e perciò la disposizione applicabile in concreto soltanto a far data dalla prossima annata venatoria 2013-2014;"
Bisognerebbe essere molto ma molto tecnici ma cercherò (quasi impossibile) di spiegarla con semplicità.
un presupposto fondamentale nei ricorsi è la "rilevanza".
In questo caso il terzo motivo della sentenza manca di "rilevanza" perchè è scaduto il termine del 30 giugno.
Se il ricorso fosse stato presentato prima del 30 giugno forse tale requisito poteva esserci ma ciò non è accaduto e quindi non c'è in il requisito della "rilevanza"
Quando nella sentenza si fa riferimento all'annata venatoria "2013-2014" il giudice amministrativo ha voluto dire (lo dico in parole "povere"): "se blocco la legge tale blocco non vale per quest'anno visti che i termini sono scaduti, ma vale per la prossima annata venatoria 2013/2014 ma considerato che manca il requisito della "rilevanza" ed essendo un ricorso cautelare che si basa sull'urgenza che in questo caso non c'è perchè i vecchi termini sono scaduti e per i nuovi termini ci vuole un anno a questo punto ti rigetto questo punto".
Infine l'aspetto più importante è il PQM:
"Il Tar respinge la domanda cautelare"
Se avesse modificato la legge regionale o quest'anno o il prossimo avrebbero scritto "il Tar respinge parzialmente la domanda cautelare. Per quanto riguarda il terzo punto bla bla bla"
Quindi cari amici Campani io ritengo che possiate stare moderatamente tranquilli.
Un abbraccio a tutti.
[:-golf]Commenta
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per me, mia riflessione personale, la quaglia col cane non andava concessa, e' facilmente impugnabile da chicchessia, alle tortore a cosa e' servita? Per alcuni puo' essere una vittoria ma per me e' solo una presa in giro....volente o nolente......[:-bunny]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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