La caccia in campania è morta!
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Quando ieri ho postato il provvedimento della Camera di Consiglio del TAR mi sono astenuto dal commentare limitandomi ad evidenziare alcuni punti; questo perché volevo conoscere il vostro pensiero in merito.
Ora che tutti, o quasi, hanno detto la propria idea, esprimo anche io il mio pensiero che, in linea di massima, coincide con quanto detto da molti (in particolare ringrazio l’Avvocatocb per il suo commento autorevole).
Il primo punto del ricorso e la relativa risposta della Camera di Consiglio penso non abbia bisogno di commenti in quanto era chiaro già da prima che la modifica del C.V. avrebbe, di fatto, superato il problema e l’avevamo già detto e capito tutti.
Nessuno di noi però aveva avuto modo di leggere il ricorso e relativi allegati per cui, secondo e terzo punto, sono stati un po a sorpresa.
Il secondo punto è stato superato dal divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree SIC e ZPS in assenza della richiesta V.I. Questo divieto è stato, di fatto, una “conditio sine qua non” per poter superare, nell’unico modo possibile, l’ostacolo frapposto dal WWF e far si che anche questo punto del ricorso venisse respinto.
Ora sarà necessario approntare gli studi necessari alla Valutazione d’Incidenza per far si che, almeno in alcune di queste aree, si possa riprendere l’esercizio della caccia.
Vi preannuncio però, che non è cosa facile: una V.I. fatta come si deve, prevede uno studio multidisciplinare complesso e lungo se si vuole che il risultato sia “ineccepibile” e quindi non presti il fianco ai soliti attacchi strumentali che, come visto, risultano essere sempre molto pericolosi per noi.
Il punto che più mi preoccupa per le eventuali, future, conseguenze che potrebbe avere è però il terzo (quello marcato in verde).
Infatti, il ricorrente ha puntato alla “incostituzionalità” di una disposizione introdotta con l’art.36, comma 2, della L.R. n°26 del 9/08/2012.
In sostanza il ricorrente ritiene che questa disposizione contrasti con “gli standard minimi di tutela della fauna selvatica” e, quindi, sia un provvedimento in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La potestà legislativa in questa materia è esercitata ESCLUSIVAMENTE dallo Stato ai sensi dell’Art.17, comma 2, lettera s della Costituzione Italiana:
Articolo 117
Comma2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
lettera s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Nell’Ordinanza di ieri, è scritto: “in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale”; questa frase io la leggo come un: “bisogna ragionarci su, non è del tutto una cazz..ta”.
Ma su questo potrà esserci sicuramente d’aiuto l’Avvocatocb anche perché il fatto potrebbe essere già stato affrontato e superato in altro procedimento, magari con una sentenza del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale che fa giurisprudenza (perdonatemi se ho detto una castroneria).
Ad ogni buon conto, come già evidenziato dall’Avvocato, questo argomento del ricorso manca del presupposto della “rilevanza” per via del termine del 30 giugno. Quindi ricopio in toto e faccio mio il pensiero dell’Avv. che ha già espresso chiaramente quello che avrei detto io ma, sicuramente, non in maniera così chiara: “Quando nella sentenza si fa riferimento all'annata venatoria <2013-2014> il giudice amministrativo ha voluto dire (lo dico in parole "povere"): <<se blocco la legge tale blocco non vale per quest'anno visti che i termini sono scaduti, ma vale per la prossima annata venatoria 2013/2014 ma considerato che manca il requisito della "rilevanza" ed essendo un ricorso cautelare che si basa sull'urgenza che in questo caso non c'è perché i vecchi termini sono scaduti e per i nuovi termini ci vuole un anno a questo punto ti rigetto questo punto>>.
Mi dilungo in una ulteriore considerazione personale. Ed anche su questa gradirei molto il parere dell’Avvocatocb.
Qualora passasse il principio di incostituzionalità della disposizione introdotta con l’art.36, comma 2, della L.R. n°26 del 9/08/2012, ritengo che non sia il TAR l’Organo preposto all’annullamento od alla abrogazione di una L.R.
Da quanto ho capito, per ottenere l’annullamento per illegittimità costituzionale di una legge occorre ricorrere alla Corte Costituzionale in quanto, ai sensi dell’Art.134 della Costituzione, “La Corte costituzionale giudica: a)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; c)…”
Ai sensi dell’Art.136 della Costituzione, “quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali”.
Inoltre, per ottenere l’abrogazione di una Legge ci vuole un’altra Legge (od un referendum regionale, vedi Piemonte). Non è competente il T.A.R. le cui competenze sono relative agli Atti Amministrativi (l'autorizzazione e l'abilitazione; l'approvazione; le licenze ed i nulla osta; la concessione, tra cui una forma particolare è la concessione edilizia; l'ordine amministrativo, il comando ed il divieto; l'atto ablativo, ad es l'esproprio; gli atti generali quali bandi di gara, bandi di concorso, ecc.).
Tutto questo è il mio pensiero. Spero di non aver detto troppe castronerie e che l’Avvocato Cecinati voglia esprimere il suo pensiero in merito.Lupus est homo homini... (Asinaria, Plauto)
da cui: Homo homini lupusCommenta
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Quando ieri ho postato il provvedimento della Camera di Consiglio del TAR mi sono astenuto dal commentare limitandomi ad evidenziare alcuni punti; questo perché volevo conoscere il vostro pensiero in merito.
Ora che tutti, o quasi, hanno detto la propria idea, esprimo anche io il mio pensiero che, in linea di massima, coincide con quanto detto da molti (in particolare ringrazio l’Avvocatocb per il suo commento autorevole).
Il primo punto del ricorso e la relativa risposta della Camera di Consiglio penso non abbia bisogno di commenti in quanto era chiaro già da prima che la modifica del C.V. avrebbe, di fatto, superato il problema e l’avevamo già detto e capito tutti.
Nessuno di noi però aveva avuto modo di leggere il ricorso e relativi allegati per cui, secondo e terzo punto, sono stati un po a sorpresa.
Il secondo punto è stato superato dal divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree SIC e ZPS in assenza della richiesta V.I. Questo divieto è stato, di fatto, una “conditio sine qua non” per poter superare, nell’unico modo possibile, l’ostacolo frapposto dal WWF e far si che anche questo punto del ricorso venisse respinto.
Ora sarà necessario approntare gli studi necessari alla Valutazione d’Incidenza per far si che, almeno in alcune di queste aree, si possa riprendere l’esercizio della caccia.
Vi preannuncio però, che non è cosa facile: una V.I. fatta come si deve, prevede uno studio multidisciplinare complesso e lungo se si vuole che il risultato sia “ineccepibile” e quindi non presti il fianco ai soliti attacchi strumentali che, come visto, risultano essere sempre molto pericolosi per noi.
Il punto che più mi preoccupa per le eventuali, future, conseguenze che potrebbe avere è però il terzo (quello marcato in verde).
Infatti, il ricorrente ha puntato alla “incostituzionalità” di una disposizione introdotta con l’art.36, comma 2, della L.R. n°26 del 9/08/2012.
In sostanza il ricorrente ritiene che questa disposizione contrasti con “gli standard minimi di tutela della fauna selvatica” e, quindi, sia un provvedimento in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La potestà legislativa in questa materia è esercitata ESCLUSIVAMENTE dallo Stato ai sensi dell’Art.17, comma 2, lettera s della Costituzione Italiana:
Articolo 117
Comma2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
lettera s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Nell’Ordinanza di ieri, è scritto: “in disparte i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale”; questa frase io la leggo come un: “bisogna ragionarci su, non è del tutto una cazz..ta”.
Ma su questo potrà esserci sicuramente d’aiuto l’Avvocatocb anche perché il fatto potrebbe essere già stato affrontato e superato in altro procedimento, magari con una sentenza del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale che fa giurisprudenza (perdonatemi se ho detto una castroneria).
Ad ogni buon conto, come già evidenziato dall’Avvocato, questo argomento del ricorso manca del presupposto della “rilevanza” per via del termine del 30 giugno. Quindi ricopio in toto e faccio mio il pensiero dell’Avv. che ha già espresso chiaramente quello che avrei detto io ma, sicuramente, non in maniera così chiara: “Quando nella sentenza si fa riferimento all'annata venatoria <2013-2014> il giudice amministrativo ha voluto dire (lo dico in parole "povere"): <<se blocco la legge tale blocco non vale per quest'anno visti che i termini sono scaduti, ma vale per la prossima annata venatoria 2013/2014 ma considerato che manca il requisito della "rilevanza" ed essendo un ricorso cautelare che si basa sull'urgenza che in questo caso non c'è perché i vecchi termini sono scaduti e per i nuovi termini ci vuole un anno a questo punto ti rigetto questo punto>>.
Mi dilungo in una ulteriore considerazione personale. Ed anche su questa gradirei molto il parere dell’Avvocatocb.
Qualora passasse il principio di incostituzionalità della disposizione introdotta con l’art.36, comma 2, della L.R. n°26 del 9/08/2012, ritengo che non sia il TAR l’Organo preposto all’annullamento od alla abrogazione di una L.R.
Da quanto ho capito, per ottenere l’annullamento per illegittimità costituzionale di una legge occorre ricorrere alla Corte Costituzionale in quanto, ai sensi dell’Art.134 della Costituzione, “La Corte costituzionale giudica: a)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; c)…”
Ai sensi dell’Art.136 della Costituzione, “quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali”.
Inoltre, per ottenere l’abrogazione di una Legge ci vuole un’altra Legge (od un referendum regionale, vedi Piemonte). Non è competente il T.A.R. le cui competenze sono relative agli Atti Amministrativi (l'autorizzazione e l'abilitazione; l'approvazione; le licenze ed i nulla osta; la concessione, tra cui una forma particolare è la concessione edilizia; l'ordine amministrativo, il comando ed il divieto; l'atto ablativo, ad es l'esproprio; gli atti generali quali bandi di gara, bandi di concorso, ecc.).
Tutto questo è il mio pensiero. Spero di non aver detto troppe castronerie e che l’Avvocato Cecinati voglia esprimere il suo pensiero in merito.
Il TAR non può dire nulla di una legge regionale,non è nel suo potere,non ne ha facoltà.
Detto questo non è vero che bisogna cambiare l'intera legge,ma solo l'articolo 36 se ritenuto incostituzionale.
Succede spesso che prima di arrivare alla corte costituzionale,prima che essa si pronunci si possa lavorare sulle eventuali modifiche se ritenute effettivamente incostituzionali.
la nostra legge somiglia molto a quella pugliese qui ci potrà essere d'aiuto l'avvocato Cecinati!
Quello che mi sorprende è che il TAR non ha rimandato di fatto la legge alla corte costituzionale o sbaglio?
I tempi sono piuttosto lunghi quindi c'è il tempo per lavorarci sopra e correggere dove è possibile e non farsi trovare sorpresi e senza valide alternative e proposte.
Per quanto riguarda il VIA nelle aree zps sic è solo in attesa del giudizio della commissione in pratica si sta aspettando il parere favorevole della commissione quindi non è affatto in alto mare la questione.
Ringrazio l'avvocato pubblicamente,ieri l'ho disturbato fino a notte e ci siamo intrattenuti molto sul discutere dell'effettive conseguenze della sentenza,persona squisita preparata e di una gentilezza superlativa.
Sono certo che ci potrà chiarire su tutte le domande poste,anche questo è interessarsi della caccia farci trovare preparati,farci dare un consiglio da una persona competente potrà permetterci di riferire a chi di dovere come muoversi.
Un saluto ed un grazie.
---------- Messaggio inserito alle 10:51 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:50 AM ----------
Perchè dovrebbe essere impugnabile se lo stesso ispra ci da la possibilità per 3 giornate alla quaglia dopo il 10 settembre se sai diversamente spiegaci...Commenta
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è quel che ho affermato anch'io: "ritengo che non sia il TAR l’Organo preposto all’annullamento od alla abrogazione di una L.R."
d'accordissimoDetto questo non è vero che bisogna cambiare l'intera legge,ma solo l'articolo 36 se ritenuto incostituzionale. Succede spesso che prima di arrivare alla corte costituzionale,prima che essa si pronunci si possa lavorare sulle eventuali modifiche se ritenute effettivamente incostituzionali.
Lo spero vivamente. Infatti avevo detto "Ma su questo potrà esserci sicuramente d’aiuto l’Avvocatocb anche perché il fatto potrebbe essere già stato affrontato e superato in altro procedimento, magari con una sentenza del Consiglio di Stato o della Corte Costituzionale che fa giurisprudenza (perdonatemi se ho detto una castroneria)."
di fatto non è proprio entrato nel merito della questione pur non ravvisando la "manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale".
Questa è un'ottima notizia !!!! Quindi gli studi di Valutazione d'Incidenza sono già stati condotti ed i risultati presentati? Non lo sapevo... benissimo!
Però quando io, per lavoro, faccio una V.I., ad esempio per un intervento di ripristino dell'officiosità idraulica di un tratto di torrente che ricade in area SIC, mi viene richiesto di valutare l'incidenza, appunto, dell'intervento in progetto rispetto al contesto del Sito di interesse comunitario.
Nel caso della Regione sai per caso che tipo di valutazione è stata fatta? Ovvero, a cosa era mirata?
Ancora una volta sono pienamente d'accordo con te !Ringrazio l'avvocato pubblicamente,ieri l'ho disturbato fino a notte e ci siamo intrattenuti molto sul discutere dell'effettive conseguenze della sentenza,persona squisita preparata e di una gentilezza superlativa.
Sono certo che ci potrà chiarire su tutte le domande poste,anche questo è interessarsi della caccia farci trovare preparati,farci dare un consiglio da una persona competente potrà permetterci di riferire a chi di dovere come muoversi.
Un saluto ed un grazie.
[:-golf]Lupus est homo homini... (Asinaria, Plauto)
da cui: Homo homini lupusCommenta
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grazie a l'avvocato che ci ha ha fatto tornare a respirare....a quanto pare la legge nn e sta inoltrata...alla corte...come stava scritto nel ricorso del 21 il tar sara a chiamato a decidere (se) mandare tutto alla corte...evidentemente non e stato fatto e questo e una bella cosa...ora per dobbiamo cmq stare in guardia...
---------- Messaggio inserito alle 11:48 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:43 AM ----------
tutto respinto ecco la conferma!!
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Scusa Umberto la legge e' dell'Agosto 2012, i versamenti entro il 30 giugno saranno resi attuabili, dal 30/06/2013............. Gli animali, hanno perso, anche sul nomadismo venatorio.Salve grazie x aver postato l'ordinanza .Io interpreto cosi. Caccia chiusa nei famosi sic ecc. Abolizione della legge reg che autorizza i cacciatori a potersi spostare in regione x la migratoria perchè il tutto andava fatto entro il .......correggetemi se ho interpretato così.Saluti UmbertoSi Vis Pacem, Para BellumCommenta
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Perchè dovrebbe essere impugnabile se lo stesso ispra ci da la possibilità per 3 giornate alla quaglia dopo il 10 settembre se sai diversamente spiegaci...
Mi fai vedere dove hai letto di questa possibilita'? Non ne ho mai letto dicitura in giro....[:-bunny]Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Scusami,ma se si deve seguire per filo e per segno quello che dice l'ispra il 90% dei calendari è fuori legge l'ispra per la quaglia dice terza decade, ma nel documento face seguito da molte regioni c'è scritto che già dal 12 si può.Visto è considerato che il documento face è stato accettato come studio attendibile dal tar lazio non vedo perchè dubitare di questo.L'ispra dice 10 gennaio per il tordo ma con lo studio face si arriva anche al 20 se presenti studi ulteriori si arriva al 31 gennaio!
Poi la campania caccia la quaglia solo per 2 giornate!
Saluti.
---------- Messaggio inserito alle 01:46 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:42 PM ----------
Ed inoltre la quaglia la chiudiamo il 29 novembre.Commenta
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Scusami,ma se si deve seguire per filo e per segno quello che dice l'ispra il 90% dei calendari è fuori legge l'ispra per la quaglia dice terza decade, ma nel documento face seguito da molte regioni c'è scritto che già dal 12 si può.Visto è considerato che il documento face è stato accettato come studio attendibile dal tar lazio non vedo perchè dubitare di questo.L'ispra dice 10 gennaio per il tordo ma con lo studio face si arriva anche al 20 se presenti studi ulteriori si arriva al 31 gennaio!
Poi la campania caccia la quaglia solo per 2 giornate!
Saluti.
Premesso che l'Ispra non è la fonte assoluta del sapere, afferma in merito alla quaglia che:"l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori."Commenta
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Io ho solo fatto una considerazione, finche' la faccio IO poco male se poi la faranno gli altri e ti faranno ricorso allora vedrai e vedrete che si ritorna ai soliti discorsi di interruzione della stagione in atto....non era meglio aspettare il 16 e andare regolarmente a caccia piuttosto che avere ste' due giornate che ti faranno stare con il dito nel c...o tutta la stagione? [:-bunny]
Premesso che l'Ispra non è la fonte assoluta del sapere, afferma in merito alla quaglia che:"l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori."
Appunto Sergiom appunto.....Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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SEcondo questa teoria quindi siamo tutti in difetto ma non è così,quindi diamoci un taglio perchè forse ne parliamo troppo ed di occhi indiscreti ce ne sono fin troppi.Premesso che l'Ispra non è la fonte assoluta del sapere, afferma in merito alla quaglia che:"l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori."
rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.Commenta
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Ho detto che hai parzialmente ragione solo perchè l'Ispra sostiene che la caccia alla quaglia, a prescindere dalla forma di caccia, non vada intrapresa prima del 20 settembre.Io ho solo fatto una considerazione, finche' la faccio IO poco male se poi la faranno gli altri e ti faranno ricorso allora vedrai e vedrete che si ritorna ai soliti discorsi di interruzione della stagione in atto....non era meglio aspettare il 16 e andare regolarmente a caccia piuttosto che avere ste' due giornate che ti faranno stare con il dito nel c...o tutta la stagione? [:-bunny]
Premesso che l'Ispra non è la fonte assoluta del sapere, afferma in merito alla quaglia che:"l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori."
Appunto Sergiom appunto.....Commenta
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Se pensi che parlandone qui' sul forum si da' adito a sguardi indiscreti di chi non sa e potrebbe sapere sei un bel po fuoristrada, vorrei ricordare a TE e agli altri che gli animalisti sanno bene dove andare a colpire e che hanno avvocati e giuristi che sanno e conoscono la legge venatoria e dove andare a battere il ferro finche' e' caldo.....loro aspettano pazienti che il primo politico in cerca di voti combini il patatrac e poi ci si buttano sopra a capofitto....forse non vi siete ancora resi conto che adesso si devono fare calendari NON IMPUGNABILI e che le caxxate si pagano care e non vale la pena avere due giornate per poi pagarne lo scotto in altri periodi, non credi forse?Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelan gli occhi e le battute della gente e la curiosita' di una ragazza irriverente ....Commenta
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Si hai ragione,però il documento face ci da la possibilità di cacciare per 2 giornate dal 12 settembre ed inoltre la campania chiudera la caccia al 29 novembre in tempi di gran lunga infriori a quelli consigliati.Se pensi che parlandone qui' sul forum si da' adito a sguardi indiscreti di chi non sa e potrebbe sapere sei un bel po fuoristrada, vorrei ricordare a TE e agli altri che gli animalisti sanno bene dove andare a colpire e che hanno avvocati e giuristi che sanno e conoscono la legge venatoria e dove andare a battere il ferro finche' e' caldo.....loro aspettano pazienti che il primo politico in cerca di voti combini il patatrac e poi ci si buttano sopra a capofitto....forse non vi siete ancora resi conto che adesso si devono fare calendari NON IMPUGNABILI e che le caxxate si pagano care e non vale la pena avere due giornate per poi pagarne lo scotto in altri periodi, non credi forse?
Inoltre il tar non interviene su date già superate in quanto non vi è più rilevanza da quanto ho letto in precedenza.Commenta
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