E' uscito il calendario del piemonte?
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Era anche la mia preoccupazione, ma dalla mia AAVV, mi è stato detto che si parla di tutta la migratoria, beccaccia compresa....spero non si siano sbagliati
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Amico Pako, basta dirlo....i file ce li ho io:
ALLEGATO A
La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l’art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l’art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
Vista la D.G.R. n. 28-5825 del 21.05.2013
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014
L’esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:
1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) nelle giornate del 1, 7 e 8 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo:
tortora;
b) nelle giornate del 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
c) - dal 29 settembre al 1° dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
d) - dal 29 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
e) - dal 29 settembre al 15 dicembre:
fagiano;
f) - dal 29 settembre al 30 ottobre:
quaglia, tortora;
g) - dal 29 settembre al 26 gennaio:
germano reale, gallinella d’acqua, alzavola, folaga, fischione;
h) - dal 2 ottobre al 29 dicembre:
beccaccia, beccaccino, allodola;
i) - dal 2 ottobre al 26 gennaio:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
l) - dal 2 ottobre al 12 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello;
m) - dal 2 ottobre al 19 gennaio:
cesena;
n) - dal 29 settembre al 26 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
o) - dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
p) - in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
capriolo, cervo, muflone, camoscio, daino, cinghiale;
Camoscio
Classe Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina 1 agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni
Classe 0 maschio/ femmina 1 settembre - 15 dicembre
Muflone
Classe Zona Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio
ATC 1 agosto - 30 settembre
Tutte
ATC 1 novembre - 30 gennaio
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina CA 1 agosto - 15 dicembre
Tutte CA 1 settembre - 15 dicembre
Cervo
Classe Periodo
Femmina e Cl. 0 15 ottobre - 31 dicembre *
Maschio 15 ottobre - 31 dicembre *
(1-14 ottobre secondo regolamento**)
NOTA:
* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.
** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l’assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:
- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “accompagnatore” a seguito di specifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.
Capriolo
Classe Zona Periodo
Maschio ATC
1 giugno -15 luglio
15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0 ATC* 1 gennaio - 15 marzo
Classe Zona Periodo
Maschio CA
1 giugno -15 luglio
15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0 CA 15 settembre - 15 dicembre
* Nell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Daino
Classe Periodo
Maschio CL I 1 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni
Yearling maschio 1 novembre - 31 dicembre
Tutte 1 gennaio - 15 marzo
Nota: Nelle AFV e AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l’affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall’azienda, i periodi di caccia ammessi sono:
cervo: dal 1° settembre al 31 gennaio,
daino: dal 1° settembre al 15 marzo,
muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio.
Cinghiale
Classe Periodo
ST - RO - Maschi 1 giugno - 30 gennaio
Tutte 1 ottobre - 30 gennaio
q) – dal 29 settembre al 29 dicembre o dal 2 novembre al 29 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.
1.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 30 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano negli istituti privati della caccia.
1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), fino al 30 gennaio, anche con l’ausilio dei cani.
2) CARNIERE
2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- dieci capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce e cinque tortore.
2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: venti capi annuali, con il limite di quattro capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre, coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..
2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.
2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce e venti tortore.
3) GIORNATE E ORARI
3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della l. 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
3.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1:
A) negli ATC:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;
c) il prelievo delle specie migratorie, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a scelta del cacciatore.
B) nei CA:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.
C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata:
a) l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3.3. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
3.5. L’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.
5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
b) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
c) arco e falco.
5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.
5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA E FORESTE, DELLA GIUNTA REGIONALE
CACCIA E PESCA
ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI
1) TESSERINO REGIONALE
1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.
1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell’attività venatoria il Comitato di gestione dell’A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l’intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio.
1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l’attività.
1.6. Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all’autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l’attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all’abilitazione venatoria.
1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.
1.10. L’utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:
- nei giorni indicati sull’autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l’attività venatoria;
- senza l’impiego dei mezzi di cui al punto 5 del Calendario venatorio;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l’ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all’A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l’utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.
2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i..
2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 12 della l. 157/1992.
2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.
3) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI
3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l’utilizzo dei cani, esclusivamente finalizzato all’effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.
3.2. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia nell’ambito di caccia ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria come segue:
nei C.A.:
- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;
negli A.T.C.:
- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio alle specie ornitiche e ai leporidi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
3.3. L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
3.4. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 29 dicembre.
3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..
4) DIVIETI E LIMITAZIONI
4.1. Ai fini dell’applicazione del presente Calendario venatorio 2013/2014 si applicano i divieti di cui all’articolo 21 della l. 157/1992 e all’articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.
4.2. L’uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l’attività venatoria in sicurezza.
4.3. E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..
4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all’uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.
4.5. L’utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.
4.6. E’ altresì consentito l’uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l. 157/1992.
5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE
5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua, purché ammessi nell’A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).
6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.
6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli A.T.C. e dai C.A. ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.
L’organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/cacci.../prelievo.htm;
http://www.regione.piemonte.it/cacci.../piani_pre.htm).
7) ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
7.1. L’attività venatoria nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale è vietata fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all’art. 43 della l.r. 19/2009, effettuata sito per sito, i cui esiti verranno recepiti con successivi specifici provvedimenti delle Strutture competenti.
7.2. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 (“Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:
a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone di cui all’allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull’attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate:
IT1110020 Lago di Viverone
IT1120014 Garzaia del Rio Druma
IT1120021 Risaie Vercellesi
IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013 Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010 Garzaie novaresi
IT1160054 Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059 Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028 Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)
(1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all’indirizzo http://www.parcodelpo-vcal.it/.
c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l’effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 (“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina”);
e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
h) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l’ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
7.3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.2. si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.
8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI
8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell’apposita sezione del Sito “Caccia, Pesca ed acquacoltura” all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/cacci...calendario.htm
8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.
8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.
L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA E FORESTE, DELLA GIUNTA REGIONALE
CACCIA E PESCAUltima modifica fabryboc; 26-06-13, 18:25.Mala tempora curruntCommenta
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Ciao a tutti,
Comunque esiste un controsenso tra il punto 3.2.A - a) ed il c) in quanto a parer mio anhe il punto c) deve essere considerata attività venatoria o
no!!!!
Vi saluto - Giovanni
P.S. se dovessero fare questa distinzione, dovrebbero diversificare anche la quota di partecipazione come avviene in quasi tutte la altre regioniUltima modifica zetagi; 26-06-13, 18:49.Commenta
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Anche sottolineato! grazie Fabry, letto così sembrerebbe...non mi convince questa differenziazione giornate consentite/prelievo specie migratorie..chiederò conferma.... Che cos'è il Genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.."amici miei atto II"Commenta
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Scusate se ritorno su questo argomento, ma evidentemente sono molto interessato alla cosa. Non riesco ad avere nessun tipo di conferma ufficiale a questa notizia, Fabry, la notizia come ti è arrivata? GrazieMessaggio ricevuto oggi, ve lo giro così come mi è arrivato dalla mia AAVV:
Il Consiglio Regionale Piemonte ha approvato una modifica della LR 19/2009 sulle aree contigue.
Permettendo pertanto la caccia in queste zone a tutti i cacciatori iscritti all'ATC o al CA.
Il comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:
2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta."
<Addestrare un cane non significa imporgli delle "tavole della legge", ma stabilire con lui un patto di amicizia.
Graeme SimsCommenta
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Le aree contigue (contigue perché adiacenti a parchi se non sbaglio)sono zone dove fino all'anno scorso potevano cacciarvi solo i residenti del comune dove vi era l'area contigua in seguito si è passati ai residenti nella provincia, ed ora si è tornatii a tutti i soci iscritti nell'ATC. Spero di aver scritto e capito giusto, ma non ne sono sicuro. Se qualcuno vuole correggermi non me la prenderò anzi....Commenta
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Ringrazio Fabry per la risposta. Raul, non credo che il passaggio ai residenti della provincia sia mai avvenuto. Se così fosse me lo sono perso.Le aree contigue (contigue perché adiacenti a parchi se non sbaglio)sono zone dove fino all'anno scorso potevano cacciarvi solo i residenti del comune dove vi era l'area contigua in seguito si è passati ai residenti nella provincia, ed ora si è tornatii a tutti i soci iscritti nell'ATC. Spero di aver scritto e capito giusto, ma non ne sono sicuro. Se qualcuno vuole correggermi non me la prenderò anzi....
saluti a tutti<Addestrare un cane non significa imporgli delle "tavole della legge", ma stabilire con lui un patto di amicizia.
Graeme SimsCommenta
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tranquillo Gibe,che ci rifaciamo[:D]
ti ricordi quella latta di MBx32??beh,l'ho caricata tutta,così quest'anno diamo una bella sfoltita...non si sà mai,un'anno ci sei,quello dopo chissà[;)]
anche gli altri mi sembrano belli agguerriti,sono già lì che scorazzano avanti ed indietro...Commenta
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Hai ragione perché da un punto di vista pratico (quando è stato detto per capirci) la caccia era chiusa. E comunque non era cosi semplice da capire perché solo i residenti di certi comuni di questa o quella provincia (comuni che facevano parte dell'area contigua) avevano la possibilità di cacciare. Per fare un esempio i residenti di Torino potevano cacciare, mentre dico a caso quelli di Grugliasco che è un comune della cintura di Torino no. C'era anche una lista con i nomi dei comuni "contigui" CiaoCommenta
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