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  • cero
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    • Jan 2009
    • 3028
    • Romagna

    #16
    Credi male

    ---------- Messaggio inserito alle 11:43 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:15 AM ----------

    Originariamente inviato da cioni iliano
    Io nemmeno ai miei fratelli e cognato. Sapevo da fonti certe che se avvenisse un incidente sarei ritenuto responsabile in solido. Ragazzi con le armi non scherziamo.


    Inviato dal mio AUM-L29 utilizzando Tapatalk
    Non è così. Innnazi tutto la responsabilità in solido è economica ( risarcimento danni). Se presti un'arma a persona che ne abbia titolo non commetti nessun illecito. Il prestito di arma da caccia o sportiva è previsto dall'art.22 della legge 110/75, che vieta invece quello di arma comune.

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    • cioni iliano
      ⭐⭐⭐
      • May 2017
      • 3479
      • castelfiorentino
      • setter

      #17
      Accadde anni fa. Non so se all'origine fu prodotta scrittura privata o meno, ma chi prestò l'arma con la quale fu ferito un uomo per mano di chi ottenne il prestito se la passò molto male. Poi scrivete quello che volete.

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      • cero
        ⭐⭐⭐
        • Jan 2009
        • 3028
        • Romagna

        #18
        Di favole se ne raccontano tante
        Limitiamoci a quello che dice la legge, senza fantasiose interpretazioni (vedi terminologie errate come responsabile in solido ecc.)
        La responsabilità penale, in Italia, è personale.
        Ultima modifica cero; 29-11-22, 10:58.

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        • cioni iliano
          ⭐⭐⭐
          • May 2017
          • 3479
          • castelfiorentino
          • setter

          #19
          Davvero! Su questo Cero ha proprio ragione. Su questo, però.

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          • Quiete
            ⭐⭐⭐
            • May 2010
            • 2312
            • Milano
            • Gordon: Iron English Beauty, Dora dell'Arbia

            #20
            Mi permetterei di dire che su queste questioni sarebbe opportuno dividere rigorosamente opinioni personali, episodi accaduti, consuetudini, considerazioni e riflessioni, (tutte assolutamente legittime) dalla normativa vigente.
            Personalmente consiglierei di chiedere ai carabinieri o, anche meglio, in Questura e, difficile ma auspicabile, avere una risposta scritta.
            Poi mi atterrei a quella.
            Meglio non avere grane rispettando una norma discutibile, che avere problemi per aver seguito un ragionamento intelligente, ma inesatto.
            Credo

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            • darkmax
              ⭐⭐⭐
              • Aug 2013
              • 1674
              • Friuli
              • setter inglese

              #21
              Come sempre .....
              Se in mia presenza la persona a cui presto l arma invece di sparare al capriolo abbatteun fungarolo e poi lascia l arma e corre a denunciarmi ..... probabilmente son cazzi
              Nella vita reale è diverso
              Ultima modifica darkmax; 29-11-22, 12:39.

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              • cero
                ⭐⭐⭐
                • Jan 2009
                • 3028
                • Romagna

                #22
                Originariamente inviato da cioni iliano
                Davvero! Su questo Cero ha proprio ragione. Su questo, però.
                Sono abituato a scrivere di quello che so per i miei trascorsi professionali ( mi permetto di rubarti una frase a te cara) accertandomi prima quando ho dubbi o incertezze. Non prendo mai in considerazione episodi riportati alla "mio cugino" non per mettere in dubbio la buona fede di chi li riporta ma perché alla base non si conosce MAI il reale svolgimento dei fatti e le reali conseguenze.
                La legge, in questo caso, è per fortuna chiarissima e non lascia spazio a interpretazioni soggettive.
                Prestare la propria arma durante lo svolgimento di una battuta di caccia ad un soggetto che ne abbia titolo è previsto dalla legge, la responsabilità penale in caso di incidente sarà ovviamente a suo carico e la responsabilità civile ( risarcimento danni) sarà assolta dalla sua assicurazione.
                Unica precauzione da porre in essere? Controllare che chi usa la nostra arma sia in regola con tutti i versamenti e scadenze previste dalla legge. Anche il nostro miglior amico o nostro fratello potrebbe avere la licenza scaduta.
                Niente di diverso da quando prestiamo la macchina a qualcuno. Chi si accerta che abbia la patente valida?

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                • Argentina hunting
                  ⭐⭐
                  • Jul 2022
                  • 981
                  • Umbria
                  • Setter

                  #23
                  Vabbè queste sono estremizzazioni. Fate un comodato d'uso temporaneo se ha il pda il comodatario altrimenti non "prestate" l'arma. Anche se ho le chiavi dell'armadio blindato in ufficio ed il collega mi ruba chiavi e fucili sono in torto? Mi sembra troppo.

                  PS: riferito a quanto scritto da Darkmax

                  "Come sempre .....
                  Se in mia presenza la persona a cui presto l arma invece di sparare al capriolo abbatteun fungarolo e poi lascia l arma e corre a denunciarmi ..... probabilmente son cazzi"
                  Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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                  • cero
                    ⭐⭐⭐
                    • Jan 2009
                    • 3028
                    • Romagna

                    #24
                    Quali sarebbero le estremizzazioni?

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                    • cioni iliano
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                      • May 2017
                      • 3479
                      • castelfiorentino
                      • setter

                      #25
                      Originariamente inviato da cero
                      Sono abituato a scrivere di quello che so per i miei trascorsi professionali ( mi permetto di rubarti una frase a te cara) accertandomi prima quando ho dubbi o incertezze. Non prendo mai in considerazione episodi riportati alla "mio cugino" non per mettere in dubbio la buona fede di chi li riporta ma perché alla base non si conosce MAI il reale svolgimento dei fatti e le reali conseguenze.
                      La legge, in questo caso, è per fortuna chiarissima e non lascia spazio a interpretazioni soggettive.
                      Prestare la propria arma durante lo svolgimento di una battuta di caccia ad un soggetto che ne abbia titolo è previsto dalla legge, la responsabilità penale in caso di incidente sarà ovviamente a suo carico e la responsabilità civile ( risarcimento danni) sarà assolta dalla sua assicurazione.
                      Unica precauzione da porre in essere? Controllare che chi usa la nostra arma sia in regola con tutti i versamenti e scadenze previste dalla legge. Anche il nostro miglior amico o nostro fratello potrebbe avere la licenza scaduta.
                      Niente di diverso da quando prestiamo la macchina a qualcuno. Chi si accerta che abbia la patente valida?
                      Non dubito affatto che lei scriva cose che sa. E' lei che ha fatto riferimento alle favolette che racconterebbero gli altri. Anche io narro fatti conosciuti. La legge, una delle tante norme che in materia sono state prodotte, mi pare l'art. 22 del Tulp ( non vado a consultare il testo) consente il comodato solo di un arma sportiva o da caccia, previa scrittura privata valida per le successive 72 ore. Ora, visto che in Italia viga ancora la legge 110 del '75, a naso mi direbbe che una norma tanto lasciva non possa esistere. Comunque, ripeto, con tutto il rispetto, se vi va prestate pure le vostre armi. Io l'argomento lo chiudo qui.

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                      • Argentina hunting
                        ⭐⭐
                        • Jul 2022
                        • 981
                        • Umbria
                        • Setter

                        #26
                        Originariamente inviato da cero
                        Quali sarebbero le estremizzazioni?
                        Abbiamo scritto insieme, stavo rispondendo a darkmax. Ho fatto l'edit.
                        Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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                        • cero
                          ⭐⭐⭐
                          • Jan 2009
                          • 3028
                          • Romagna

                          #27
                          Qui si parla di prestare un' arma da caccia a persona che ne abbia titolo, durante una battuta di caccia, in presenza del proprietario per il tempo necessario allo svolgimento della stessa.
                          Ne consegue che l'arma non cambia luogo di detenzione, è maneggiata da chi è idoneo, è utilizzata per la caccia da chi è munito di licenza valida e assicurazione. Queste sono le condizioni che il legislatore vuole siano assolte. Non esiste articolo di legge che vieti quanto sopra o preveda obblighi di altro tipo.

                          ---------- Messaggio inserito alle 01:29 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 01:18 PM ----------

                          Originariamente inviato da cioni iliano
                          Non dubito affatto che lei scriva cose che sa. E' lei che ha fatto riferimento alle favolette che racconterebbero gli altri. Anche io narro fatti conosciuti. La legge, una delle tante norme che in materia sono state prodotte, mi pare l'art. 22 del Tulp ( non vado a consultare il testo) consente il comodato solo di un arma sportiva o da caccia, previa scrittura privata valida per le successive 72 ore. Ora, visto che in Italia viga ancora la legge 110 del '75, a naso mi direbbe che una norma tanto lasciva non possa esistere. Comunque, ripeto, con tutto il rispetto, se vi va prestate pure le vostre armi. Io l'argomento lo chiudo qui.
                          Bene, se i fatti riportati sono da te conosciuti sarai a conoscenza di come si sono svolti, quale reato è stato contestato, se c'è stato rinvio a giudizio e nel caso con quale esisto. Diversamente, "è successo anni fa e uno ha passato i guai" capisci da solo che non vale nulla.
                          Ultima modifica cero; 29-11-22, 13:39.

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                          • Yed
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                            • Sep 2012
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                            • Pordenone
                            • Segugio Bavarese di montagna

                            #28
                            Originariamente inviato da cioni iliano
                            Non dubito affatto che lei scriva cose che sa. E' lei che ha fatto riferimento alle favolette che racconterebbero gli altri. Anche io narro fatti conosciuti. La legge, una delle tante norme che in materia sono state prodotte, mi pare l'art. 22 del Tulp ( non vado a consultare il testo) consente il comodato solo di un arma sportiva o da caccia, previa scrittura privata valida per le successive 72 ore. Ora, visto che in Italia viga ancora la legge 110 del '75, a naso mi direbbe che una norma tanto lasciva non possa esistere. Comunque, ripeto, con tutto il rispetto, se vi va prestate pure le vostre armi. Io l'argomento lo chiudo qui.
                            Se te la tieni devi fare la denuncia entro 72 e a tuo indirizzo !

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                            • cioni iliano
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                              • May 2017
                              • 3479
                              • castelfiorentino
                              • setter

                              #29
                              Originariamente inviato da Yed
                              Se te la tieni devi fare la denuncia entro 72 e a tuo indirizzo !
                              Bene! Allora prestala pure in tua presenza a caccia. Io no.

                              Inviato dal mio AUM-L29 utilizzando Tapatalk

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                              • Alessandro il cacciatore
                                🥇🥇
                                • Feb 2009
                                • 20197
                                • al centro della Toscana
                                • Deutsch Kurzhaar

                                #30
                                Originariamente inviato da cioni iliano
                                a naso mi direbbe che una norma tanto lasciva non possa esistere.
                                Difficile che una norma sia lasciva, più facile che sia permissiva.
                                Mentre Norma può essere lasciva.
                                Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

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