Carabina di altrui proprietà

Comprimi

Riguardo all'autore

Comprimi

guli51 Scopri di più su guli51
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Argentina hunting
    ⭐⭐
    • Jul 2022
    • 981
    • Umbria
    • Setter

    #31
    Originariamente inviato da cioni iliano
    Bene! Allora prestala pure in tua presenza a caccia. Io no.

    Inviato dal mio AUM-L29 utilizzando Tapatalk

    Se la si presta ad una persona col porto d'armi in regola non c'è reato penale. Io se dovessi prestarlo tenderei ad essere apprensivo e proverei a tutelarmi. Ma il mio è un personale comportamento che poco entra nella eventuale interpretazione della norma.
    Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

    Commenta

    • cioni iliano
      ⭐⭐⭐
      • May 2017
      • 3479
      • castelfiorentino
      • setter

      #32
      Giusto!

      ---------- Messaggio inserito alle 05:27 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 05:02 PM ----------

      Originariamente inviato da Argentina hunting
      Se la si presta ad una persona col porto d'armi in regola non c'è reato penale. Io se dovessi prestarlo tenderei ad essere apprensivo e proverei a tutelarmi. Ma il mio è un personale comportamento che poco entra nella eventuale interpretazione della norma.
      Sarà senz'altro così. Gli incidenti sono sempre in agguato e con le armi ci scherzo poco. Ho poca dimestichezza con la Giurisprudenza. Meglio aver paura che buscarne, si dice in Toscana. Ho avuto richieste, in riserva da mio fratello, di poter far provare i miei piccoli fucili agli invitati, ma ho sempre rifiutato le proposte: poi essendo stati costruiti in base alle mie caratteristiche fisiche, che
      prova sarebbe? Poi io i soloni, di tutte le materie, li lascio perdere ( non mi riferisco ad alcuno del forum, ma ho voluto evidenziare un aspetto del mio carattere).

      Commenta

      • flou
        ⭐⭐⭐
        • Mar 2016
        • 5993
        • roma
        • setter LARA

        #33
        Volevo tempo fa prestare una canna a mio fratello. Spiegai al commissariato che avrei cacciato con lui. Mi dissero che in caso d'incidente mi si inchiappettavano. Riporto quanto all'epoca. Poi se la legge e diversa ben venga.

        Commenta

        • cero
          ⭐⭐⭐
          • Jan 2009
          • 3030
          • Romagna

          #34
          Agghiacciante. Sarebbe interessante tornarci e chiedere all'illuminato se in caso non succedono incidenti se sei in regola oppure no...

          Commenta

          • cioni iliano
            ⭐⭐⭐
            • May 2017
            • 3479
            • castelfiorentino
            • setter

            #35
            Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
            Difficile che una norma sia lasciva, più facile che sia permissiva.
            Mentre Norma può essere lasciva.
            Giusto! Però se per scrivere nel forum occorre almeno la licenza media, allora il prossimo anno mi iscriverò ad un corso serale, sperando che, vista l'età, gli insegnanti ed esaminatori mi vengano un po' incontro.

            Commenta

            • Alessandro il cacciatore
              🥇🥇
              • Feb 2009
              • 20199
              • al centro della Toscana
              • Deutsch Kurzhaar

              #36
              Originariamente inviato da cioni iliano
              Giusto! Però se per scrivere nel forum occorre almeno la licenza media, allora il prossimo anno mi iscriverò ad un corso serale, sperando che, vista l'età, gli insegnanti ed esaminatori mi vengano un po' incontro.
              Lo so che è giusto.
              Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

              Commenta

              • flou
                ⭐⭐⭐
                • Mar 2016
                • 5993
                • roma
                • setter LARA

                #37
                Originariamente inviato da cero
                Agghiacciante. Sarebbe interessante tornarci e chiedere all'illuminato se in caso non succedono incidenti se sei in regola oppure no...
                Eppure tant'è [:142]

                Commenta

                • selecon
                  ⭐⭐⭐
                  • Dec 2012
                  • 1538
                  • lombardia

                  #38
                  Ho letto con attenzione: per tutela dei lettori sappiate che alcune cose qui scritte, per quanto con granitica sicumera, non hanno fondamento giuridico.

                  Mi limito a dirvi questo.
                  Se prestate una autovettura ad un terzo, pur assicurata e pur se l'affidatario è perfettamente il regola con il permesso di guida, sappiate che in caso di incidente sarete chiamati in causa dalla responsabilità oggettiva che vi lega al mezzo di proprietà.

                  Mi limito, con questo, ad instillare giusto dubbio nel lettore.

                  Se per un normale prestito di autovettura (a chi ne ha titolo all'uso) la legge in caso di sinistro o contravvenzione ti chiama in ballo (volutamente il termine comprensibile erga omnes), in caso di incidente con una arma cosa potrebbe accadere al proprietario?

                  Non scrivo neppure la risposta che credo corretta: invito solo chi legge a farsi un ragionamento, accendendo la lampadina nella testa, per suo conto.

                  La materia è di una complessità notevole: ad esempio, si spazia da una vittima alleviata dall'onere probatorio alla presunzione di colpa del convenuto.
                  Che significa?
                  Significa che per dimostrare la propria buona fede occorrerà prendere un avvocato che dovrà affrontare un percorso tortuoso: dal che ne deriva che dovrà essere bravoo e, conseguentemente, costoso.
                  Che fa rima con tortuoso.
                  Ultima modifica selecon; 29-11-22, 19:48.
                  A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                  Commenta

                  • Argentina hunting
                    ⭐⭐
                    • Jul 2022
                    • 981
                    • Umbria
                    • Setter

                    #39
                    Originariamente inviato da selecon
                    Ho letto con attenzione: per tutela dei lettori sappiate che alcune cose qui scritte, per quanto con granitica sicumera, non hanno fondamento giuridico.

                    Mi limito a dirvi questo.
                    Se prestate una autovettura ad un terzo, pur assicurata e pur se l'affidatario è perfettamente il regola con il permesso di guida, sappiate che in caso di incidente sarete chiamati in causa dalla responsabilità oggettiva che vi lega al mezzo di proprietà.

                    Mi limito, con questo, ad instillare giusto dubbio nel lettore.

                    Se per un normale prestito di autovettura (a chi ne ha titolo all'uso) la legge in caso di sinistro o contravvenzione ti chiama in ballo (volutamente il termine comprensibile erga omnes), in caso di incidente con una arma cosa potrebbe accadere al proprietario?

                    Non scrivo neppure la risposta che credo corretta: invito solo chi legge a farsi un ragionamento, accendendo la lampadina nella testa, per suo conto.

                    La materia è di una complessità notevole: ad esempio, si spazia da una vittima alleviata dall'onere probatorio alla presunzione di colpa del convenuto.
                    Che significa?
                    Significa che per dimostrare la propria buona fede occorrerà prendere un avvocato che dovrà affrontare un percorso tortuoso: dal che ne deriva che dovrà essere bravoo e, conseguentemente, costoso.
                    Che fa rima con tortuoso.
                    Che reato commetto se presto o cedo in comodato d'uso temporaneo un'arma da caccia ad una persona con regolare porto d'armi uso caccia?
                    Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

                    Commenta

                    • cero
                      ⭐⭐⭐
                      • Jan 2009
                      • 3030
                      • Romagna

                      #40
                      Originariamente inviato da selecon
                      Ho letto con attenzione: per tutela dei lettori sappiate che alcune cose qui scritte, per quanto con granitica sicumera, non hanno fondamento giuridico.

                      Mi limito a dirvi questo.
                      Se prestate una autovettura ad un terzo, pur assicurata e pur se l'affidatario è perfettamente il regola con il permesso di guida, sappiate che in caso di incidente sarete chiamati in causa dalla responsabilità oggettiva che vi lega al mezzo di proprietà.

                      Mi limito, con questo, ad instillare giusto dubbio nel lettore.

                      Se per un normale prestito di autovettura (a chi ne ha titolo all'uso) la legge in caso di sinistro o contravvenzione ti chiama in ballo (volutamente il termine comprensibile erga omnes), in caso di incidente con una arma cosa potrebbe accadere al proprietario?

                      Non scrivo neppure la risposta che credo corretta: invito solo chi legge a farsi un ragionamento, accendendo la lampadina nella testa, per suo conto.

                      La materia è di una complessità notevole: ad esempio, si spazia da una vittima alleviata dall'onere probatorio alla presunzione di colpa del convenuto.
                      Che significa?
                      Significa che per dimostrare la propria buona fede occorrerà prendere un avvocato che dovrà affrontare un percorso tortuoso: dal che ne deriva che dovrà essere bravoo e, conseguentemente, costoso.
                      Che fa rima con tortuoso.
                      La responsabilità solidale del proprietario del veicolo è sancita da uno specifico articolo del Codice Civile: il 2054. Questo norma la responsabilità dell'obbligato in solido col conducente per il risarcimento dei danni a terzi. Risarcimento a cui già provvede l'assicurazione del veicolo.
                      Mi citi l'articolo del codice civile in cui la responsabilità civile del proprietario dell'arma è solidale a quella dell'utilizzatore in caso di un eventuale risarcimento danni? A cui, comunque, provvederebbe l'assicurazione obbligatoria del pda...

                      Commenta

                      • louison
                        ⭐⭐⭐
                        • Jul 2012
                        • 4237
                        • LUGO DI VICENZA
                        • NESSUNO

                        #41
                        Originariamente inviato da cero
                        Mi citi l'articolo del codice civile in cui la responsabilità civile del proprietario dell'arma è solidale a quella dell'utilizzatore in caso di un eventuale risarcimento danni? A cui, comunque, provvederebbe l'assicurazione obbligatoria del pda...
                        Si è fatto finora riferimento al fucile fa caccia, ma il comodato d'arma è previsto anche per le armi sportive ... Se presto una pistola sportiva da tiro a un fidato conoscente per una sessione di tiro al TSN (o a un tiro privato autorizzato) sono comunque salvaguardato previa preventiva scrittura privata; oltre al porto d'armi sportivo in corso di validità dell'accomodatario c'è sempre attiva l'assicurazione garantita dalla tessera UITS annuale prevista obbligatoriamente per tutti i frequentatori dei poligoni italiani .
                        Ultima modifica louison; 29-11-22, 22:33.

                        Commenta

                        • sly8489
                          ⭐⭐⭐⭐
                          • Mar 2009
                          • 11962
                          • Trieste
                          • spring spaniel

                          #42
                          A questo punto è meglio fare il comodato d'uso anche se il proprietario dell'arma è sempre a stretto contatto col comodatario. Dopo aver ceduto l'arma in comodato mi scarico di qualsiasi responsabilità. Il comodato è come se fosse una cessione temporanea. Quando cedo un'arma il responsabile diventa l'acquirente, a me non interessa più niente dell'arma e neanche dell'acquirente. Devo solo andare in questura con l'atto di cessione e la nuova denuncia. Sbaglio?

                          ---------- Messaggio inserito alle 10:54 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:09 PM ----------

                          Originariamente inviato da guli51
                          Ciao,
                          Premessa :
                          spesse volte accompagno a caccia amici nelle loro riserve.
                          In Trentino le riserve sono solo per i residenti o per chi ha il diritto acquisito di cacciare in quella riserva.
                          Gli aventi diritto non possono fare gli inviti?
                          A volte mi piacerebbe prestare un mio fucile, che ovviamente userebbe chi ha titolo di cacciare in quella zona.
                          Compilo sempre a pagliacciata del pezzo di carta in cui cedo l' arma .... che va registrata entro le 72 ore.
                          Il comodato d'uso non è un atto di cessione.
                          A mia avviso, fintanto che non è registrata, vale quanto la carta igenica, ma questa è un altra storia.
                          Sia il comodato che l'atto di cessione sono documenti previsti. Non è assolutamente come dici, l'atto di cessione ti scarica di qualsiasi responsabilità, l'unica tua responsabilità è quella di andare in questura è farti scaricare l'arma. Se l'acquirente non va a denunciare l'arma non è un tuo problema, se va a fare una rapina idem.
                          Giungo alla mia DOMANDA :
                          Non basterebbe la mia presenza con tutti i miei documenti con l' altro cacciatore per essere in regola??
                          Nel momento che la mia persona fisica garantisce la custodia dell' arma non credo dovrebbero sorgere problemi, il mio non è un atteggiamento di caccia[brindisi]. Ovviamente con un solo fucile.
                          L'arma è sempre con te, non hai bisogno di nessun comodato. Al tiro volo mi è capitato di prestare il fucile, ero presente quale comodato avrei dovuto fare? Se il fucile il comodatario lo viene a prendere a casa e se lo porta via, è ovvio che una copia del comodato va in armadio al posto del fucile.
                          Questo è il mio parere ma in molti sono discordi.
                          Nel dubbio faccio la cessione che poi non registro .... mi pare una presa in giro.
                          Secondo me è più regolare fare il comodato.
                          Ciao
                          Guli51
                          PS: al poligono di Rovereto basta che nel modulo compilato per sparare dichiari "arma non propria" e si può andare il linea e sparare ( nel dubbio mi porto la carta igenica[:142][:142] ... mai richiesta ).
                          "Arma non propria" è come dire ho il comodato, o ho il proprietario dell'arma con me.

                          Commenta

                          • selecon
                            ⭐⭐⭐
                            • Dec 2012
                            • 1538
                            • lombardia

                            #43
                            Originariamente inviato da Argentina hunting
                            Che reato commetto se presto o cedo in comodato d'uso temporaneo un'arma da caccia ad una persona con regolare porto d'armi uso caccia?
                            Una arma non si può "prestare".
                            Si può vendere o cedere in comodato d'uso e la cosa è perfettamente lecita e regolata, nel secondo caso, dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975.

                            Questa norma non regola come formalmente deve avvenire il passaggio dell'arma ed il comodato: e qui iniziano i problemi.
                            Seppure vengano in soccorso l'art. 38 Tulps e modifiche successive, per le quali è generalizzata e condivisa convinzione di obbligo di denuncia non oltre le 72 ore, nell'interregno chi presta l'arma è in una condizione di debolezza.

                            L'impostazione della norma è tale da lasciare molto all'arbitrio dell'autorità competente in tema di interpretazione: ricordo che qualunque fatto grave dovesse accadere prima della denuncia si sarà chiamati in causa.
                            Sappiamo molto bene che l'interpretazione delle leggi in tema d'armi territorialmente può essere molto diversa.


                            ESEMPIO:
                            Succede un incidente 24 ore dopo che la cessione è avvenuta e mai registrata: a qualcuno potrebbe o no venire in mente di chiederti di dimostrare che l'arma sia stata ceduta 24 ore e non 24 gg prima?

                            Quanto costerebbe, in termini di tempo, soldi ed preoccupazione dimostrarlo?
                            Quanto potrebbe costare se di mezzo ci fosse anche il solo furto dell'arma (senza parlare di evento gravissimo)?

                            Io, che non ho grandi certezze, lascerei perdere le 72 ore.
                            Prima il comodato, poi la cessione e la mia arma (specie se a canna rigata) sta nelle mie mani e basta.

                            In ogni caso, premesso che c'è libertà di parola e ciascuno chiede o risponde quel che gli pare, su questi temi (come per un parere medico) l'indicazione non andrebbe cercata su di un forum.

                            Chi ha dubbi su questioni legali legati alle armi dovrebbe diligentemente scrivere al legale della propria associazione e farsi dare una risposta scritta.
                            Ultima modifica selecon; 30-11-22, 08:24.
                            A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                            Commenta

                            • Alessandro il cacciatore
                              🥇🥇
                              • Feb 2009
                              • 20199
                              • al centro della Toscana
                              • Deutsch Kurzhaar

                              #44
                              Si sta mischiando il diritto privato con il diritto ammnistrativo.
                              Nel caso che ci riguarda la norma del TULPS ha interesse a sapere chi ha il "possesso" dell'arma. Possesso non equivale a proprietà: chi detiene fisicamente l'arma, ne ha il possesso; che poi sia sta venduta, affittata, data in comodato d'uso gratuito, al TULPS non interessa.

                              Venendo nel pratico: se diamo a un compagno di caccia un nostro fucile e noi siamo in presenza non vedo la necessità di fare nulla se non riprendere il fucile a fine della cacciata. Se invece si presta la sera un fucile sempre al solito compagno che se la porta a casa per andarci a caccia il giorno successivo in assenza della nostra presenza, meglio fare il solito modulo di cessione di armi( oltre la data io consiglio di indicare anche l'ora in cui si da l'arma all'amico) e attendere che l'arma rientri a casa propria e poi si annulla il modulo, oppure se le 72 ore si avvicinano e si teme che tale limite si possa superare (per "n" motivi) si va a fare la denuncia.
                              Ultima modifica Alessandro il cacciatore; 30-11-22, 08:38.
                              Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)

                              Commenta

                              • selecon
                                ⭐⭐⭐
                                • Dec 2012
                                • 1538
                                • lombardia

                                #45
                                Originariamente inviato da cero
                                La responsabilità solidale del proprietario del veicolo è sancita da uno specifico articolo del Codice Civile: il 2054. Questo norma la responsabilità dell'obbligato in solido col conducente per il risarcimento dei danni a terzi. Risarcimento a cui già provvede l'assicurazione del veicolo.
                                Mi citi l'articolo del codice civile in cui la responsabilità civile del proprietario dell'arma è solidale a quella dell'utilizzatore in caso di un eventuale risarcimento danni? A cui, comunque, provvederebbe l'assicurazione obbligatoria del pda...
                                Vedi, non tutto è previsto negli articoli del codice e spesso anche l'articolo non prevede tutto.
                                Allora subentra l'intrepretazione.

                                Parliamo della Legge 18 aprile 1975 n. 110. Articolo 20 bis. Omessa custodia di armi.
                                Se ometti di custodire una arma, sei o no responsabile di quello che accade per l'uso della stessa, secondo te?

                                E se il PM presumesse che la cessione è avvenuta ben prima delle 72 ore, a chi tocca difendersi?

                                ---------- Messaggio inserito alle 08:45 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:40 AM ----------

                                Originariamente inviato da Alessandro il cacciatore
                                Si sta mischiando il diritto privato con il diritto ammnistrativo.
                                .....
                                Venendo nel pratico: se diamo a un compagno di caccia un nostro fucile e noi siamo in presenza non vedo la necessità di fare nulla se non riprendere il fucile a fine della cacciata. ....
                                Parte un colpo e l'amico tuo ammazza qualcuno, oppure, peggio, ammazza se stesso.
                                Poi mi sai dire.

                                PS
                                Diritto amministrativo? [:-fight][;)][:D]
                                Ultima modifica selecon; 30-11-22, 09:55.
                                A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                                Commenta

                                Argomenti correlati

                                Comprimi

                                Attendere..