Carabina di altrui proprietà
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Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250) -
Credo che per il bullone che cade dal cielo non si possa fare nulla, mentre ci si può organizzare per "prestare" l'arma.
Poi, se uno avesse la testa di ferro, se ne può fregare .....del bullone.[:D][:D]A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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Mica tanto: la punta del trapano è di acciaio come il bullone, visto che buchi fa nel ferro?:-prArs venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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"Art. 20 bis L. 110/75 - Omessa custodia di armiVedi, non tutto è previsto negli articoli del codice e spesso anche l'articolo non prevede tutto.
Allora subentra l'intrepretazione.
Parliamo della Legge 18 aprile 1975 n. 110. Articolo 20 bis. Omessa custodia di armi.
Se ometti di custodire una arma, sei o no responsabile di quello che accade per l'uso della stessa, secondo te?
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032."
Nulla a che vedere con l'argomento trattato.
Assodato che la legge che citi ci dice che NON è reato consegnare un arma a chi ne ha titolo, attendiamo speranzosi l'articolo del C.C. che norma la responsabilità solidale del proprietario dell'arma.
Responsabilità, che ribadiamo, sarebbe comunque civile e non penale, perché la responsabilità penale è personale. E alla responsabilità civile ci pensa l'assicurazione.
Giova anche ricordare una massima giuridica" Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"...
---------- Messaggio inserito alle 06:28 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 06:08 PM ----------
Credo che sia utile a questo punto capire in diritto cosa si intenda per comodato o prestito d'uso. ( il prestito e basta infatti è considerato quello finanziario):
Art. 1803 C.C.
" In*diritto*si definisce*comodato o prestito d'uso il*contratto*mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una*cosa mobile*o un*immobile*affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo*di restituire la medesima cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.Commenta
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Proverò a spiegarmi con un esempio.
Chi sa leggere, non può intendere le parole come la formazione delle singole lettere dell'alfabeto.
Chi è semianalfabeta, conoscendo solo le singole lettere, potrà fare solo un continuo spelling senza poter trasmettere alcunchè di quanto crede di leggere.
Così è un pochino la legge, che non può essere intesa come una accozzaglia di singoli articoli del codice civile ma va intesa in accezione ben più vasta.
Accezione che comporta modifiche comportamentali, interpretative ed anche errori, talvonta marchiani.
C'è una interessante serie di sentenze errate (primo e secondo grado) poi ribaltate dalla Cassazione, in un caso dell'allora esistente tribunale di Vigevano.
Con una serie di strafacioni assurdi per due volte un cacciatore fu condannato (20 gg di detenzione) basando tutta la motivazione sul fatto che un fucile calibro 20 fu ritenuto più potente di un 12.
Come recitano le sentenze ribaltate: "la potenzialità dell’arma esclude l'operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975."
Se la puttanata del 20 più potente del 12 fosse stata vera, il collega sarebbe stato nei guai: ma da qualche parte troviamo un articolo con scritto che "la potenzialità dell’arma esclude l'operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975."?
Eppure sono fioccate sentenze -e condanne -di I e II grado (seppure poi ribaldate).
Basta un nulla per avere dei problemi seri "prestando" una arma.
Da qualcosa di reale, come una assicurazione scaduta (che è parte integrante del PdA) alla difficoltà di provare con certezza il momento in cui il comodato si è perfezionato (ma potrei andare avanti a lungo) appare chiaro quanto sia facile restare invischiati in un pantano costoso e foriero di dispiaceri.
Cmq, fate un po' come vi pare: io mi fermo qui ma consiglio che nel momento in cui date una arma ad altrui conviene aver già compilato (e comunicato con fax) il contratto di comodato.
Notare: basterebbe che l'amico avesse l'assicurazione scaduta per non essere in regola col comodato.
Parafrasando Forrest, con questo ho detto tutto quello che avevo da dire sull'argomento.Ultima modifica selecon; 30-11-22, 19:05.A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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Non credo che il PdA per arma sportiva abbia come parte integrante una assicurazione.
Come ti accerti che il PdA sia in regola in tutto e per tutto?
Ti faccio un esempio.
Il tuo amico potrebbe essere stato sottoposto a qualche restrizione dovuta a problemi di stabilità mentale, oppure ha solo litigato col vicino che l'ha incastrato.
Gli hanno ritirato tutte le armi ma lui ha dichiarato alla polizia, che glielo voleva ritirare, di aver smarrito il PdA.
Oppure ti porta una fotocopia da accludere al comodato e tu gli credi.
Prende il tuo fucile in comodato e va sul campanile del duomo a fare disastri.
E' un esempio estremo, assurdo ma ...neghiamo che stia in piedi?
Immagina se non hai nemmeno il contrato di comodato: "Mi ha detto che mi riportava il fucile la sera stessa!"
La domanda è: costa così tanto mandare un fax ?A volte l'inutile si traveste da impossibile.Commenta
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Seguita e butto giù l'aereo! [:D]
Rispondi a Cero, che ti assedia come il suo bassotto!
---------- Messaggio inserito alle 07:18 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 07:17 PM ----------
Obsoleto!Ars venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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Ma non eravamo partiti dal "passare" un arma ad una persona che è al mio fianco ?
Certo può sempre darmi una botta in testa, andare a fare una rapina con il mio fucile, buttarlo a terra e poi testimoniare che mi ha visto scappare .....
Ma chi avete come amici ??!!Commenta
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Eh! Una purgatina ogni tanto, a certuni non farebbe mica male.
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---------- Messaggio inserito alle 10:56 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:55 PM ----------
Si scherza eh.
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Potrebbe essere non dico una tragedia, ma di certo un dramma !
---------- Messaggio inserito alle 11:11 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 11:10 PM ----------
Cioni a te ci vorrebbero legnate. Sode.Eh! Una purgatina ogni tanto, a certuni non farebbe mica male.
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---------- Messaggio inserito alle 10:56 PM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 10:55 PM ----------
Si scherza eh.
Inviato dal mio AUM-L29 utilizzando TapatalkArs venandi est collectio documentorum, quibus scient homines ad opus suum deprehendere animalia non domestica cuiuscumque generis vi vel ingenio. (Fridericus II Imperator 1194-1250)Commenta
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L' ho prese ...e l'ho date. Così va la vita.
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