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  • louison
    ⭐⭐⭐
    • Jul 2012
    • 4233
    • LUGO DI VICENZA
    • NESSUNO

    #61
    Da non dimenticare che il comodato (a scanso di equivoci) deve essere sempre fatto con idonea scrittura privata ...Quindi : nomi e cognomi del proprietario e dell'accomodatario, i dati dei rispettivi porti d'arma con relative scadenze, e anche la descrizione dell'arma con matricola ..Ovviamente la scrittura è meglio che sia redatta in duplice copia, e va firmata da entrambi con data e ora di consegna ....

    ---------- Messaggio inserito alle 02:17 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 02:04 AM ----------

    Originariamente inviato da cero
    "Art. 20 bis L. 110/75 -
    Assodato che la legge che citi ci dice che NON è reato consegnare un arma a chi ne ha titolo .
    Responsabilità, che ribadiamo, sarebbe comunque civile e non penale, perché la responsabilità penale è personale. E alla responsabilità civile ci pensa l'assicurazione.

    Il proprietario deve sempre accertarsi che l'accomodatario sia in regola con tutta la documentazione : validità e scadenza porto d'arma, assicurazione, tesseramento annuale FITAV o UITS .

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    • cero
      ⭐⭐⭐
      • Jan 2009
      • 3030
      • Romagna

      #62
      Scritto uno o due giorni fa...

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      • selecon
        ⭐⭐⭐
        • Dec 2012
        • 1538
        • lombardia

        #63
        Originariamente inviato da darkmax
        Ma non eravamo partiti dal "passare" un arma ad una persona che è al mio fianco ?
        Certo può sempre darmi una botta in testa, andare a fare una rapina con il mio fucile, buttarlo a terra e poi testimoniare che mi ha visto scappare .....
        Ma chi avete come amici ??!!
        Migliori dei tuoi, per quel che immagno mi possa riguardare.

        Io (e i miei amici) quando rispondiamo ad una domanda non riferiamo di impressioni personali di qeullo che ci piacerebbe fose, tantomeno rispondiamo in base alle nostre potenzialità soggettive.

        Se sei un ammiraglio che comanda una portaerei lunga 300 metri, non puoi affermare che l'Adriatico lo si traversa sempre e con qualunque tempo senza problemi, misurandoti su te stesso (come fa troppo spesso il prefetto Mori...).
        Il poveretto che prova la traversata con una pilotina potrebbe avere una pessima esperienza.

        Quando uno chiede di questioni come questa, immagino che non abbia bisogno di vedere citato l'art. di legge che riguarda specificamente la questione: ci arriva da solo senza problemi (se non è un ritardato mentale).
        Quando uno chiede di una questione legale di questa portata immagino voglia essere messo in guardia dai pericoli ai quali va incontro e a come ridurre al massimo il rischio della situazione.

        Allora chi risponde dovrebbe (secondo me) rappresentare i problemi reconditi della questione.
        TIPO:

        - La situazione durante l'interregno delle 72 ore è identica che uno abbia sottoscritto o meno il contratto di comodato?
        - Se il comodato è stato sottoscritto, è identica se questo è stato o meno comunicato alle forze dell'ordine competenti?
        - Che cosa può succedere durante quelle 72 ore che mi può mettere in difficoltà?

        Allora, chi da dei consigli, dovrebbe (se ne ha l'esperienza) rappresentare:
        - i casi in cui si pensa l'amico in regola e invece non lo è.
        - i casi di incidente di caccia che causano danni a terzi.
        - il caso in cui l'amico ha causato a se stesso danni, solo per aver usato impropriamente l'arma (ad esempio intasa le canne e si porta via una mano ed un occhio per una esplosione).
        - i casi in cui l'arma, per mille motivi inaspettati, ha causato dei danni all'amico.


        Deve anche rappresentare il pericolo intrinseco causato da un giudizio improvvido della autorità giudiziaria.
        Giudizio che potrà si essere ribaltato, ma a che costo?

        Ora ci sarà pure quello che dice: "si vabbè...ma allora...."
        Allora ecco un piccolo esempio di quello che potrebbe accadere nella realtà:

        Tratto da Big hunter:

        "
        Il Tribunale di Vigevano con sentenza peraltro confermata dalla Corte di Appello di Milano condannavano il cacciatore Caio (per la privacy non si utilizzeranno i nomi reali dei soggetti coinvolti) per il reato ex art. 22 comma secondo della Legge 110 del 1975 per aver consegnato in comodato d’uso un fucile semiautomatico cal. 20, legittimamente detenuto, al suo amico cacciatore Sempronio che lo utilizzava durante una battuta di caccia senza essere munito di porto d’armi e di licenza di caccia, infliggendogli la pena di venti giorni di reclusione.

        I predetti giudici di merito richiamavano il dato probatorio consistito dalla dichiarazioni dei verbalizzanti escussi (agenti della Polizia della Provincia di Milano) che hanno riferito che al momento del loro intervento Sempronio imbracciava il fucile, aveva ai suoi piedi tre germani reali abbattuti e Caio dichiarava di aver prestato lui il fucile all’amico sapendo che gli era stata ritirata la licenza di caccia.

        Per tali fatti i giudici del Tribunale e della Corte di Appello escludevano che il possesso del fucile da parte di Sempronio avesse solo carattere temporaneo e non fosse invece destinato a consentire allo stesso l’esercizio venatorio.

        Inoltre, secondo i predetti giudici, la potenzialità dell’arma escludeva l’operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975.

        A seguito di gravame presentato dal difensore del cacciatore Caio, che si ribadisce sia nel primo grado che nel secondo è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 22 comma secondo della legge 110 del 1975, la Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado impugnata (ovviamente ndr).

        Il tenore dell’art. 22 comma secondo della legge 110/1975 è tale da dover far ritenere che la deroga al divieto di locazione o di comodato sia da ritenersi operante sia per la funzione sia per la potenzialità delle armi da caccia.

        Nel caso di “uso sportivo o di caccia” la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all’uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l’operatività dell’eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75.



        Tutto ciò è stato ribaltato dalla cassazione, ovviamente: dare come consiglio l'ispirazione a quella (giusta) sentenza non è un buon servizio.

        Un buon servizio è mettere in guardia chi lo chiede dicendogli quale è la sua miglior tutela numero 2: comodato firmato e comunicato alla forze dell'ordine.
        La miglior tutela numero 1 è che le armi sono come le mutande: ognuno tiene le sue.

        Consiglio che vale anche per altre cose, oltre che armi e mutande.
        Ultima modifica selecon; 01-12-22, 11:58.
        A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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        • sly8489
          ⭐⭐⭐⭐
          • Mar 2009
          • 11962
          • Trieste
          • spring spaniel

          #64
          Originariamente inviato da louison
          Da non dimenticare che il comodato (a scanso di equivoci) deve essere sempre fatto con idonea scrittura privata ...Quindi : nomi e cognomi del proprietario e dell'accomodatario, i dati dei rispettivi porti d'arma con relative scadenze, e anche la descrizione dell'arma con matricola ..Ovviamente la scrittura è meglio che sia redatta in duplice copia, e va firmata da entrambi con data e ora di consegna ....

          ---------- Messaggio inserito alle 02:17 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 02:04 AM ----------




          Il proprietario deve sempre accertarsi che l'accomodatario sia in regola con tutta la documentazione : validità e scadenza porto d'arma, assicurazione, tesseramento annuale FITAV o UITS .
          Qui apriamo un capitolo nuovo, e le domande sorgono spontanee. La prima è: per dare un'arma in comodato bisogna essere in possesso del porto d'arma? Seconda domanda: per dare l'arma in comodato è obbligatorio che il comodatario sia in possesso della tessera FITAV o UITS? Ci sono altri che hanno intenzione di mettere altra "carne al fuoco"?

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          • darkmax
            ⭐⭐⭐
            • Aug 2013
            • 1679
            • Profondo Nord
            • setter inglese

            #65
            Originariamente inviato da selecon
            Migliori dei tuoi, per quel che immagno mi possa riguardare.

            Io (e i miei amici) quando rispondiamo ad una domanda non riferiamo di impressioni personali di qeullo che ci piacerebbe fose, tantomeno rispondiamo in base alle nostre potenzialità soggettive.

            Se sei un ammiraglio che comanda una portaerei lunga 300 metri, non puoi affermare che l'Adriatico lo si traversa sempre e con qualunque tempo senza problemi, misurandoti su te stesso (come fa troppo spesso il prefetto Mori...).
            Il poveretto che prova la traversata con una pilotina potrebbe avere una pessima esperienza.

            Quando uno chiede di questioni come questa, immagino che non abbia bisogno di vedere citato l'art. di legge che riguarda specificamente la questione: ci arriva da solo senza problemi (se non è un ritardato mentale).
            Quando uno chiede di una questione legale di questa portata immagino voglia essere messo in guardia dai pericoli ai quali va incontro e a come ridurre al massimo il rischio della situazione.

            Allora chi risponde dovrebbe (secondo me) rappresentare i problemi reconditi della questione.
            TIPO:

            - La situazione durante l'interregno delle 72 ore è identica che uno abbia sottoscritto o meno il contratto di comodato?
            - Se il comodato è stato sottoscritto, è identica se questo è stato o meno comunicato alle forze dell'ordine competenti?
            - Che cosa può succedere durante quelle 72 ore che mi può mettere in difficoltà?

            Allora, chi da dei consigli, dovrebbe (se ne ha l'esperienza) rappresentare:
            - i casi in cui si pensa l'amico in regola e invece non lo è.
            - i casi di incidente di caccia che causano danni a terzi.
            - il caso in cui l'amico ha causato a se stesso danni, solo per aver usato impropriamente l'arma (ad esempio intasa le canne e si porta via una mano ed un occhio per una esplosione).
            - i casi in cui l'arma, per mille motivi inaspettati, ha causato dei danni all'amico.


            Deve anche rappresentare il pericolo intrinseco causato da un giudizio improvvido della autorità giudiziaria.
            Giudizio che potrà si essere ribaltato, ma a che costo?

            Ora ci sarà pure quello che dice: "si vabbè...ma allora...."
            Allora ecco un piccolo esempio di quello che potrebbe accadere nella realtà:

            Tratto da Big hunter:

            "
            Il Tribunale di Vigevano con sentenza peraltro confermata dalla Corte di Appello di Milano condannavano il cacciatore Caio (per la privacy non si utilizzeranno i nomi reali dei soggetti coinvolti) per il reato ex art. 22 comma secondo della Legge 110 del 1975 per aver consegnato in comodato d’uso un fucile semiautomatico cal. 20, legittimamente detenuto, al suo amico cacciatore Sempronio che lo utilizzava durante una battuta di caccia senza essere munito di porto d’armi e di licenza di caccia, infliggendogli la pena di venti giorni di reclusione.

            I predetti giudici di merito richiamavano il dato probatorio consistito dalla dichiarazioni dei verbalizzanti escussi (agenti della Polizia della Provincia di Milano) che hanno riferito che al momento del loro intervento Sempronio imbracciava il fucile, aveva ai suoi piedi tre germani reali abbattuti e Caio dichiarava di aver prestato lui il fucile all’amico sapendo che gli era stata ritirata la licenza di caccia.

            Per tali fatti i giudici del Tribunale e della Corte di Appello escludevano che il possesso del fucile da parte di Sempronio avesse solo carattere temporaneo e non fosse invece destinato a consentire allo stesso l’esercizio venatorio.

            Inoltre, secondo i predetti giudici, la potenzialità dell’arma escludeva l’operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975.

            A seguito di gravame presentato dal difensore del cacciatore Caio, che si ribadisce sia nel primo grado che nel secondo è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 22 comma secondo della legge 110 del 1975, la Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado impugnata (ovviamente ndr).

            Il tenore dell’art. 22 comma secondo della legge 110/1975 è tale da dover far ritenere che la deroga al divieto di locazione o di comodato sia da ritenersi operante sia per la funzione sia per la potenzialità delle armi da caccia.

            Nel caso di “uso sportivo o di caccia” la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all’uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l’operatività dell’eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75.



            Tutto ciò è stato ribaltato dalla cassazione, ovviamente: dare come consiglio l'ispirazione a quella (giusta) sentenza non è un buon servizio.

            Un buon servizio è mettere in guardia chi lo chiede dicendogli quale è la sua miglior tutela numero 2: comodato firmato e comunicato alla forze dell'ordine.
            La miglior tutela numero 1 è che le armi sono come le mutande: ognuno tiene le sue.

            Consiglio che vale anche per altre cose, oltre che armi e mutande.
            Ho letto le prime 2 righe e mi son stufato ...
            Rilassati fenomeno
            E per quanto riguarda gli amici .... vista la tua acidita...ne avrai ?

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            • selecon
              ⭐⭐⭐
              • Dec 2012
              • 1538
              • lombardia

              #66
              Originariamente inviato da darkmax
              .....
              ....Ma chi avete come amici ??!!
              Non sono acido io, sei tu che ti permetti porre giudizi e dubbi sugli amici altrui.
              Notare che non ti ho nemmeno risposto dandoti dell'imbecille, come meritavi, per aver fatto apprezzamenti generalizzati su persone che non conosci.

              Ti ho semplicemente detto che considero i miei amici migliori dei tuoi: posso pensarlo?

              Certo che posso: cosa può essere uno che trae giovamento nel frequentarti?
              Tu stesso spieghi compiutamente la tua patetica condizione: sei orgoglioso di non riuscire nemmeno leggere 20 righe di fila.
              Nel fare ciò, per non lasciare dubbi, dispensi insulti ed aggressività senza senso.

              Diventa difficile confutarti: hai ragione tu!
              Ultima modifica selecon; 01-12-22, 13:36.
              A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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              • darkmax
                ⭐⭐⭐
                • Aug 2013
                • 1679
                • Profondo Nord
                • setter inglese

                #67
                Fenomeno ti svelo un segreto .... questo non è il mondo reale. Tu potresti essere un tramviere e spacciari per Perry Mason. Nessuno si baserà mai su quello che scrivi su un forum ma semmai andrà da un avvocato reale
                Te lo ripeto, torna al posto e esprimi le tue opinioni senza dare fastidio agli altri.
                Stai sereno

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                • selecon
                  ⭐⭐⭐
                  • Dec 2012
                  • 1538
                  • lombardia

                  #68
                  Originariamente inviato da darkmax
                  Fenomeno ti svelo un segreto .... questo non è il mondo reale. Tu potresti essere un tramviere e spacciari per Perry Mason. Nessuno si baserà mai su quello che scrivi su un forum ma semmai andrà da un avvocato reale
                  Te lo ripeto, torna al posto e esprimi le tue opinioni senza dare fastidio agli altri.
                  Stai sereno

                  Vediamo l'analisi dell'arcano rivelato.


                  Non esiste alcuna oggettività circa le competenze di coloro i quali scrivono in un forum: per questo nessun forum non fa parte della vita reale.

                  Le risposte date qui dentro sono prodotte da persone dalle competenze ignote (nella migliore delle ipotesi).
                  Presumibilmente, sono postate al solo fine di colmare un deficit di autostima ostentando una posizione sociale millantata.

                  La lacuna di oggettività circa le compenze di chi risponde rendono inutili nella vita reale le risposte avute.

                  Conclusioni.

                  Mi dici che passi ore e ore ogni giorno in un posto che definisci avulso dalla realtà, dal contenuto inutile, frequentato da millantatori.
                  Però, chiaramente, il fenomeno sono io.....


                  ATTENZIONE: tutto questo perchè le risposte date da me circa il comodato non ti piacciono.
                  Ultima modifica selecon; 01-12-22, 13:42.
                  A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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                  • cioni iliano
                    ⭐⭐⭐
                    • May 2017
                    • 3479
                    • castelfiorentino
                    • setter

                    #69
                    [QUOTE=sly8489;1494244 Ci sono altri che hanno intenzione di mettere altra "carne al fuoco"?[/QUOTE]

                    Sarebbe meglio di no, con tutto il rispetto. Ognuno di noi è maggiorenne e vaccinato, diciamo in Toscana, e dunque tragga le sue conclusioni e ...in bocca al lupo.

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                    • darkmax
                      ⭐⭐⭐
                      • Aug 2013
                      • 1679
                      • Profondo Nord
                      • setter inglese

                      #70
                      Originariamente inviato da selecon
                      Vediamo l'analisi dell'arcano rivelato.


                      Non esiste alcuna oggettività circa le competenze di coloro i quali scrivono in un forum: per questo nessun forum non fa parte della vita reale.

                      Le risposte date qui dentro sono prodotte da persone dalle competenze ignote (nella migliore delle ipotesi).
                      Presumibilmente, sono postate al solo fine di colmare un deficit di autostima ostentando una posizione sociale millantata.

                      La lacuna di oggettività circa le compenze di chi risponde rendono inutili nella vita reale le risposte avute.

                      Conclusioni.

                      Mi dici che passi ore e ore ogni giorno in un posto che definisci avulso dalla realtà, dal contenuto inutile, frequentato da millantatori.
                      Però, chiaramente, il fenomeno sono io.....


                      ATTENZIONE: tutto questo perchè le risposte date da me circa il comodato non ti piacciono.
                      Fenomeno tu mi hai quotato attaccandomi pef una battuta sugli amici .... io non ti pensavo proprio.
                      Te lo ripeto per la terza volta .... scrivi quello che pensi e non dare fastidio agli altri

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                      • selecon
                        ⭐⭐⭐
                        • Dec 2012
                        • 1538
                        • lombardia

                        #71
                        Ma chissenefrega di quello che tu ripeti tre o 30 volte: qui non potresti ne' insultare ne' puoi di certo dare ordini agli altri.

                        Come presumo altrove, conti come il nulla mischiato al niente.
                        Patetico....semplicemente patetico.
                        Ultima modifica selecon; 01-12-22, 14:32.
                        A volte l'inutile si traveste da impossibile.

                        Commenta

                        • darkmax
                          ⭐⭐⭐
                          • Aug 2013
                          • 1679
                          • Profondo Nord
                          • setter inglese

                          #72
                          Originariamente inviato da selecon
                          Ma chissenefrega di quello che tu ripeti tre o 30 volte: qui non potresti ne' insultare ne' puoi di certo dare ordini agli altri.

                          Come presumo altrove, conti come il nulla mischiato al niente.
                          Patetico....semplicemente patetico.
                          A dire il vero l unico che ha insultato sei tu ... fenomeno

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                          • Argentina hunting
                            ⭐⭐
                            • Jul 2022
                            • 981
                            • Umbria
                            • Setter

                            #73
                            Originariamente inviato da selecon
                            Migliori dei tuoi, per quel che immagno mi possa riguardare.

                            Io (e i miei amici) quando rispondiamo ad una domanda non riferiamo di impressioni personali di qeullo che ci piacerebbe fose, tantomeno rispondiamo in base alle nostre potenzialità soggettive.

                            Se sei un ammiraglio che comanda una portaerei lunga 300 metri, non puoi affermare che l'Adriatico lo si traversa sempre e con qualunque tempo senza problemi, misurandoti su te stesso (come fa troppo spesso il prefetto Mori...).
                            Il poveretto che prova la traversata con una pilotina potrebbe avere una pessima esperienza.

                            Quando uno chiede di questioni come questa, immagino che non abbia bisogno di vedere citato l'art. di legge che riguarda specificamente la questione: ci arriva da solo senza problemi (se non è un ritardato mentale).
                            Quando uno chiede di una questione legale di questa portata immagino voglia essere messo in guardia dai pericoli ai quali va incontro e a come ridurre al massimo il rischio della situazione.

                            Allora chi risponde dovrebbe (secondo me) rappresentare i problemi reconditi della questione.
                            TIPO:

                            - La situazione durante l'interregno delle 72 ore è identica che uno abbia sottoscritto o meno il contratto di comodato?
                            - Se il comodato è stato sottoscritto, è identica se questo è stato o meno comunicato alle forze dell'ordine competenti?
                            - Che cosa può succedere durante quelle 72 ore che mi può mettere in difficoltà?

                            Allora, chi da dei consigli, dovrebbe (se ne ha l'esperienza) rappresentare:
                            - i casi in cui si pensa l'amico in regola e invece non lo è.
                            - i casi di incidente di caccia che causano danni a terzi.
                            - il caso in cui l'amico ha causato a se stesso danni, solo per aver usato impropriamente l'arma (ad esempio intasa le canne e si porta via una mano ed un occhio per una esplosione).
                            - i casi in cui l'arma, per mille motivi inaspettati, ha causato dei danni all'amico.


                            Deve anche rappresentare il pericolo intrinseco causato da un giudizio improvvido della autorità giudiziaria.
                            Giudizio che potrà si essere ribaltato, ma a che costo?

                            Ora ci sarà pure quello che dice: "si vabbè...ma allora...."
                            Allora ecco un piccolo esempio di quello che potrebbe accadere nella realtà:

                            Tratto da Big hunter:

                            "
                            Il Tribunale di Vigevano con sentenza peraltro confermata dalla Corte di Appello di Milano condannavano il cacciatore Caio (per la privacy non si utilizzeranno i nomi reali dei soggetti coinvolti) per il reato ex art. 22 comma secondo della Legge 110 del 1975 per aver consegnato in comodato d’uso un fucile semiautomatico cal. 20, legittimamente detenuto, al suo amico cacciatore Sempronio che lo utilizzava durante una battuta di caccia senza essere munito di porto d’armi e di licenza di caccia, infliggendogli la pena di venti giorni di reclusione.

                            I predetti giudici di merito richiamavano il dato probatorio consistito dalla dichiarazioni dei verbalizzanti escussi (agenti della Polizia della Provincia di Milano) che hanno riferito che al momento del loro intervento Sempronio imbracciava il fucile, aveva ai suoi piedi tre germani reali abbattuti e Caio dichiarava di aver prestato lui il fucile all’amico sapendo che gli era stata ritirata la licenza di caccia.

                            Per tali fatti i giudici del Tribunale e della Corte di Appello escludevano che il possesso del fucile da parte di Sempronio avesse solo carattere temporaneo e non fosse invece destinato a consentire allo stesso l’esercizio venatorio.

                            Inoltre, secondo i predetti giudici, la potenzialità dell’arma escludeva l’operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall’art. 22 della Legge 110 del 1975.

                            A seguito di gravame presentato dal difensore del cacciatore Caio, che si ribadisce sia nel primo grado che nel secondo è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 22 comma secondo della legge 110 del 1975, la Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado impugnata (ovviamente ndr).

                            Il tenore dell’art. 22 comma secondo della legge 110/1975 è tale da dover far ritenere che la deroga al divieto di locazione o di comodato sia da ritenersi operante sia per la funzione sia per la potenzialità delle armi da caccia.

                            Nel caso di “uso sportivo o di caccia” la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all’uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l’operatività dell’eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75.



                            Tutto ciò è stato ribaltato dalla cassazione, ovviamente: dare come consiglio l'ispirazione a quella (giusta) sentenza non è un buon servizio.

                            Un buon servizio è mettere in guardia chi lo chiede dicendogli quale è la sua miglior tutela numero 2: comodato firmato e comunicato alla forze dell'ordine.
                            La miglior tutela numero 1 è che le armi sono come le mutande: ognuno tiene le sue.

                            Consiglio che vale anche per altre cose, oltre che armi e mutande.
                            Chiaro. Però la casistica è diversa. Ha "prestato" il fucile a persona sprovvista di pda. Io per la mia piccola esperienza e limitato comprendonio dico che "prestare" un'arma a chi ha titolo per il porto e l'uso non è reato. Aggiungo che io mi tutelerei con un comodato d'uso. Credo che di più non si possa fare.
                            Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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                            • selecon
                              ⭐⭐⭐
                              • Dec 2012
                              • 1538
                              • lombardia

                              #74
                              Originariamente inviato da Argentina hunting
                              Chiaro. Però la casistica è diversa. Ha "prestato" il fucile a persona sprovvista di pda. Io per la mia piccola esperienza e limitato comprendonio dico che "prestare" un'arma a chi ha titolo per il porto e l'uso non è reato. Aggiungo che io mi tutelerei con un comodato d'uso. Credo che di più non si possa fare.
                              Ci mancherebbe che lo fosse, un reato: nota che nel caso specifico l'indagato è stato pure assolto seppure avesse dato la sua arma nelle mani di una persona col PdA ritirato (e avesse dichiarato alla guardia di saperlo).
                              Il problema andrebbe però posto così: cosa devo farte per non avere grane?

                              La regola è una: senza comodato già inviato al posto di PS dove c'è la denuncia di quell'arma, quell'arma non andrebbe data a nessuno: non perchè NON SI PUO' ma perchè non conviene.

                              Va tenuto in buon conto che, anche una volta stipulato e spedito il comodato, non si è al riparo da tutto.

                              - Un incidente a terzi con quell'arma e iniziano un po' di grane.
                              - Emerge da un controllo che quello a cui hai dato l'arma non è a posto con il PdA oppure l'assicurazione, iniziano delle belle grane.
                              - Si ferisce (o peggio) con la tua arma quello a cui l'hai data, le grane sono grosse.

                              Tutto ciò, avendo a posto il comodato: immagina senza.

                              Poi...insomma...ognuno si prende i suoi rischi.
                              Dare in mano il tuo fucile al tuo compagno di caccia per farglielo provare è assolutamente lecito, specie se ragionevolmente immagini che ha il PdA a posto.

                              Farlo è legale ma non raccomandabile.
                              Ultima modifica selecon; 01-12-22, 16:55.
                              A volte l'inutile si traveste da impossibile.

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                              • cero
                                ⭐⭐⭐
                                • Jan 2009
                                • 3030
                                • Romagna

                                #75
                                Attendiamo sempre fiduciosi di sapere a quali grane si andrebbere incontro e soprattutto in base a quale legge.

                                "Per tutela dei lettori sappiate che alcune cose qui scritte, per quanto con granitica sicumera, non hanno fondamento giuridico." (cit.)

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