Semplificando, lo stato dell’arte in Campania è il seguente:
• l’ultimo PFV è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.47/23 del 10.4.1999, pubblicato sul B.U.R.C. Numero Speciale del 23 maggio 2000;
• il PFV ha validità decennale, o meglio è soggetto a revisione decennale per cui dal 2009 la Regione Campania ha “prorogato” il PFV;
• nel 2010 è iniziato l’iter per la predisposizione del nuovo PFV 2010/2020;
• CONTESTUALMENTE alla presentazione del PFV 2010/2020 è stata iniziata la procedura VAS-VI integrata;
• ad ottobre 2011 è iniziata la “fase di consultazione”;
• a questa dovrebbero seguire le eventuali modifiche in base alle osservazioni presentate (fase di revisione);
• infine si dovrebbe giungere alla approvazione definitiva del piano e dei documenti relativi alla procedura di VAS-VI.
• Di qui si procede poi alla pubblicazione sul burc e la procedura è conclusa.
Ora, la domanda da un milione di dollari è la seguente:
ma se sono ormai diversi anni che andiamo a caccia grazie alla proroga del vecchio PFV e, dal momento che questo vecchio PFV era stato approvato e, quindi, munito di VAS-VI integrata, perché la proroga dovrebbe essere valida solo al di fuori delle aree SIC, pSIC e ZPS??????
In sostanza, la proroga può essere “parziale”????????
Chiedo aiuto all’Avvocato Luca Cecinati, sempre gentile e disponibile oltreché competente in materia !!!!!!
Vi prego però, davvero con il cuore in mano, cerchiamo di essere costruttivi e non iniziamo a spippolare come al solito con sterili e d’annunziane elucubrazioni mentali.
Al contempo sottolineo che questa è una mia riflessione, tutta da verificare !!!
Se l’Avvocatocb intervenisse potrebbe chiarirci le idee e magari scopriremmo che in area SIC si può andare sin d’ora e che ci siamo fasciati la testa per nulla !
Inoltre, salvo modifiche sostanziali in fase di revisione del piano vi riporto quanto previsto circa l’esercizio dell’attività venatoria nei siti SIC, pSIC e ZPS:
Proposta PFV 15 settembre 2011
Bozza ad uso VAS
Regolamentazione faunistico-venatoria nei Siti Natura 2000
L’attività venatoria nei siti Natura 2000 e la sua pianificazione a livello regionale, deve considerare le indicazioni del Decreto Legge n. 251 del 16.8.06 e del successivo D.M. 17 ottobre 2007.
Più specificamente in ambito regionale devono considerarsi le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 23 del 19/01/2007, “Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania”, integrate con la Deliberazione di Giunta n. 2295 del 29 dicembre 2007.
1. Per tutte le aree SIC e ZSC della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.
b. non possono essere disputate le gare di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 70/96, a meno che sottoposte a procedura di valutazione con esito positivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1, o siano consentite dai Piani di Gestione dei Siti.
c. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia, fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione con esito positivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1; non sono considerate attività di addestramento cani i censimenti di brigate di galliformi in periodo autunnale, o altre specie in periodo invernale, svolte al di fuori delle Zone di Addestramento Cani, sotto la direzione di zoologi esperti, nell’ambito di programmi di censimento promossi dalle amministrazioni competenti.
d. l’istituzione di zone di ripopolamento e cattura, i centri privati o pubblici di produzione della selvaggina, le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri-turistico venatorie, se non dopo essere state sottoposte a procedura di valutazione con esito positivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1; Non possono essere costituite se incompatibili con i Piani di Gestione dei Siti interessati. Tale divieto vale anche per il rinnovo delle strutture già esistenti, alla data dello scadere della concessione.
e. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio, e previa procedura di valutazione con esito positivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) esercizio dell' attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra,nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus), Lodolaio (Falco subbuteo), Gufo (Asio otus);
f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula);
g) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
h) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
i) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
j) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.
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