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Ho trovato finalmente l'articolo del Testo Unico sulla caccia:
Art. 4.
Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:
a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.
Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle.
Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.
E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dall'abitato.
Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.
Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente
Sono cambiati i tempi eh? D'altra parte e' un po' datato : R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 !!!
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