Definizione di zona umida...

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  • francesco7410
    ⭐⭐⭐
    • Apr 2010
    • 1582
    • Camaiore(LU)
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    #1

    Definizione di zona umida...

    Buon pomeriggio, alla luce del regolamento 57 del Unione europea per l'uso dell'acciaio nelle zone umide che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023, e considerato che in esso si individua la zona umida qualsiasi rigagnolo, stagno corso d'acqua dolce o salmastro e una distanza da esso di 100mt, e che il territorio italiano è quasi completamente coperto da fossi, canali, fiumiciattoli, laghetti ecc... c'è secondo voi una più precisa regolamentazione in merito a tale definizione? Saremo comunque costretti a questo punto a non poter tenere dietro o usare il piombo visto che questo regolamento vieta anche il passaggio col piombo in zone umide?
    Un saluto, Francesco
  • Max54
    ⭐⭐⭐
    • Oct 2020
    • 1701
    • sora
    • Spinone Italiano

    #2
    Se qualcuno non li manda a f..... quel paese come ha fatto per le case che devono rispettare certi canoni green partoriti dalla UE siamo nel caos totale.

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    • Brizzo
      • Feb 2013
      • 113
      • parma
      • Spinone italiano Zag

      #3
      Secondo me ne vedremo delle belle, si fa' per dire,con dei personaggi appostati che non vedono l'ora che ti avvicini ad una pozzanghera per fare un verbale. Povera caccia siamo caduti proprio in basso........

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      • lacopo giuseppe
        ⭐⭐⭐
        • Oct 2014
        • 5614
        • roma
        • setter

        #4
        Da moohh che siamo in in caduta libera, e stiamo pure senza paracadute.

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        • flou
          ⭐⭐⭐
          • Mar 2016
          • 5993
          • roma
          • setter LARA

          #5
          Originariamente inviato da Brizzo
          Secondo me ne vedremo delle belle, si fa' per dire,con dei personaggi appostati che non vedono l'ora che ti avvicini ad una pozzanghera per fare un verbale. Povera caccia siamo caduti proprio in basso........
          Non solo per la pozzanghera. Ai controlli ( e ne ricevo almeno 3 a stagione) ti spulciano e guardano come fossi il peggior assassino cercando qualsiasi cosa per multarti. E pensare siamo i più puliti invece già avendo un PDA !!!!!

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          • francesco7410
            ⭐⭐⭐
            • Apr 2010
            • 1582
            • Camaiore(LU)
            • pointer

            #6
            Buongiorno, quello che però non riesco a capire veramente è la posizione delle grandi Aziende del Settore, stanno facendo qualcosa per ovviare a questa situazione?? A me sembra di capire che non gliene possa fregare niente visto che hanno mercati molto più importanti fuori dall'Itallia....
            Un Saluto, Francesco

            ---------- Messaggio inserito alle 08:33 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:32 AM ----------

            Itallia con 2LL è per dire che siamo il paese dei Cachi...

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            • fabryboc
              Moderatore Setter & Pointer
              • Dec 2009
              • 8023
              • piemonte
              • setter inglese e griffone Korthals

              #7
              Originariamente inviato da francesco7410
              Buongiorno, quello che però non riesco a capire veramente è la posizione delle grandi Aziende del Settore
              La posizione delle aziende del settore...è produrre cartucce in ferro e canne gigliate....[:142]
              Mala tempora currunt

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              • DFS
                ⭐⭐
                • Oct 2007
                • 753
                • Sicilia

                #8
                Originariamente inviato da francesco7410
                Buon pomeriggio, alla luce del regolamento 57 del Unione europea per l'uso dell'acciaio nelle zone umide che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023, e considerato che in esso si individua la zona umida qualsiasi rigagnolo, stagno corso d'acqua dolce o salmastro e una distanza da esso di 100mt, e che il territorio italiano è quasi completamente coperto da fossi, canali, fiumiciattoli, laghetti ecc... c'è secondo voi una più precisa regolamentazione in merito a tale definizione? Saremo comunque costretti a questo punto a non poter tenere dietro o usare il piombo visto che questo regolamento vieta anche il passaggio col piombo in zone umide?
                Un saluto, Francesco
                Ciò che preoccupa tanto è proprio il recepimento italiano della normativa europea, cosa vorranno far rientrare nel concetto di zona umida? i grandi fiumi, laghi e specchi d'acqua o anche piccoli canali di acqua e allagati di modeste dimensioni? c'è da tremare conoscendo la nostra classe politica dirigente

                mala tempora currunt
                _Waterfowler_

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                • fabio d.t.
                  Moderatore caccia alla migratoria
                  • Jul 2012
                  • 1121
                  • Roma
                  • Bracco Italiano - Cora

                  #9
                  Io credo che già nei vari calendari venatori si stabilisce quali siano le zone umide ove vige il divieto dell'utilizzo delle munizioni con pallini in piombo, quello che cambierà, è di molto, è il divieto anche di trasporto all'interno delle stesse.

                  La regione Lazio per zone umide intende come da calendario



                  è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali
                  laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel
                  raggio di 150 metri dalle rive più esterne


                  Ora o verrà sconvolta la definizione considerando umide anche coltivi ( compresi frutteti, oliveti ecc. ) o boschi dopo il primo scroscio d'acqua, oppure rimarrà come ben descritto e che non comprende fiumi, canali rigagnoli ove l'acqua non è ferma, ma scorre.


                  Il divieto di trasporto del piombo è comunque una mazzata ed andrebbe normato, perchè un cacciatore in vagante alla ricerca della stanziale, potrebbe benissimo trovarsi ad attraversare zone umide, quindi il legislatore, volendo potrebbe benissimo stabilire che se l'attraversamento avviene con fucile scarico e nel fodero, non essendoci l'atteggiamento di caccia viene meno il trasporto che deve essere finalizzato all'utilizzo per incorrere in sanzione, chè, ahimè sembra essere penale

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                  • luca96
                    • Jun 2017
                    • 58
                    • Ge
                    • .

                    #10
                    Riporto il testo se qualcuno non lo avesse trovato

                    «11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri

                    da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

                    a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in

                    metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

                    b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone

                    umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra

                    dopo aver svolto tale attività.

                    Ai fini del primo comma:

                    a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di

                    una zona umida;

                    b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una

                    zona umida o a non oltre 100 metri da essa;

                    c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona

                    umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta

                    recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è

                    considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in

                    grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.

                    La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale

                    Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che

                    intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

                    12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque

                    territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al

                    paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti

                    attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:

                    a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo

                    (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

                    b) sparare munizioni di tale tipo;

                    c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta

                    recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.

                    Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comu-

                    nica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro

                    trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso

                    adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Com-

                    missione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle

                    misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

                    13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:

                    a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o

                    artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce,

                    salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non

                    supera i sei metri durante la bassa marea;

                    b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia,

                    o per i quali sia previsto tale utilizzo;

                    c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;

                    d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;

                    e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;

                    f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni

                    «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:

                    i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;

                    ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente

                    essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro

                    Inviato dal mio SM-A225F utilizzando Tapatalk

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                    • francesco7410
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                      • Apr 2010
                      • 1582
                      • Camaiore(LU)
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                      #11
                      Originariamente inviato da luca96
                      Riporto il testo se qualcuno non lo avesse trovato

                      «11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri

                      da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

                      a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in

                      metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

                      b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone

                      umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra

                      dopo aver svolto tale attività.

                      Ai fini del primo comma:

                      a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di

                      una zona umida;

                      b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una

                      zona umida o a non oltre 100 metri da essa;

                      c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona

                      umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta

                      recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è

                      considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in

                      grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.

                      La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale

                      Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che

                      intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

                      12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque

                      territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al

                      paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti

                      attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:

                      a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo

                      (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

                      b) sparare munizioni di tale tipo;

                      c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta

                      recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.

                      Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comu-

                      nica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro

                      trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso

                      adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Com-

                      missione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle

                      misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

                      13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:

                      a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o

                      artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce,

                      salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non

                      supera i sei metri durante la bassa marea;

                      b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia,

                      o per i quali sia previsto tale utilizzo;

                      c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;

                      d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;

                      e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;

                      f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni

                      «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:

                      i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;

                      ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente

                      essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro

                      Inviato dal mio SM-A225F utilizzando Tapatalk
                      Infatti il punto dolente è il comma a) dell'Art 13.....

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                      • Luca1990
                        ⭐⭐⭐
                        • Mar 2020
                        • 1911
                        • Provincia di Venezia
                        • Mambo - vizsla

                        #12
                        Direi che siamo tecnicamente “cagati”

                        Scusate il francesismo

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                        • Grouse
                          Collaboratori
                          • Feb 2022
                          • 747
                          • attualmente a Napoli
                          • Pointer; Irish Red Setter

                          #13
                          Ritengo sia un disastro. Inoltre, uno degli effetti sarà quello di non poter utilizzare le armi "di famiglia" che hanno diversi anni di servizio....

                          Commenta

                          • Argentina hunting
                            ⭐⭐
                            • Jul 2022
                            • 981
                            • Umbria
                            • Setter

                            #14
                            Originariamente inviato da fabio d.t.
                            Io credo che già nei vari calendari venatori si stabilisce quali siano le zone umide ove vige il divieto dell'utilizzo delle munizioni con pallini in piombo, quello che cambierà, è di molto, è il divieto anche di trasporto all'interno delle stesse.

                            La regione Lazio per zone umide intende come da calendario



                            è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali
                            laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel
                            raggio di 150 metri dalle rive più esterne


                            Ora o verrà sconvolta la definizione considerando umide anche coltivi ( compresi frutteti, oliveti ecc. ) o boschi dopo il primo scroscio d'acqua, oppure rimarrà come ben descritto e che non comprende fiumi, canali rigagnoli ove l'acqua non è ferma, ma scorre.


                            Il divieto di trasporto del piombo è comunque una mazzata ed andrebbe normato, perchè un cacciatore in vagante alla ricerca della stanziale, potrebbe benissimo trovarsi ad attraversare zone umide, quindi il legislatore, volendo potrebbe benissimo stabilire che se l'attraversamento avviene con fucile scarico e nel fodero, non essendoci l'atteggiamento di caccia viene meno il trasporto che deve essere finalizzato all'utilizzo per incorrere in sanzione, chè, ahimè sembra essere penale
                            Credo che per alcuni sarà necessario adeguarsi e portare solo cartucce alternative al piombo.
                            Se dici la verità non dovrai mai inventarti nulla

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                            • fabio d.t.
                              Moderatore caccia alla migratoria
                              • Jul 2012
                              • 1121
                              • Roma
                              • Bracco Italiano - Cora

                              #15
                              Originariamente inviato da Argentina hunting
                              Credo che per alcuni sarà necessario adeguarsi e portare solo cartucce alternative al piombo.

                              Già in alcuni contesti è così. Per esempio fucecchio e credo anche in molte valli venete ricadenti in zps.


                              Il problema è che in caso di infrazione oggi si và incontro a sanzione amministrativa, invece dal 15 febbraio si parla di penale.



                              Comunque sia, tra l'incertezza sui calendari spesso amputati in corso di stagione, la mancanza di selvaggina migratoria causata da clima sempre più caldo, l'eccessiva cementificazione del suolo, agricoltura intensiva, parchi, divieti ecc. l'attività venatoria è inesorabilmente indirizzata sul viale del tramonto. Rimarranno pochi facoltosi colleghi senza ricambio generazionale che potranno permettersi afv " serie " ( poche ) e viaggi venatori in terre al di fuori della comunità europea governata dall'analfabetismo fazioso

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