Un saluto, Francesco
Definizione di zona umida...
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Definizione di zona umida...
Buon pomeriggio, alla luce del regolamento 57 del Unione europea per l'uso dell'acciaio nelle zone umide che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023, e considerato che in esso si individua la zona umida qualsiasi rigagnolo, stagno corso d'acqua dolce o salmastro e una distanza da esso di 100mt, e che il territorio italiano è quasi completamente coperto da fossi, canali, fiumiciattoli, laghetti ecc... c'è secondo voi una più precisa regolamentazione in merito a tale definizione? Saremo comunque costretti a questo punto a non poter tenere dietro o usare il piombo visto che questo regolamento vieta anche il passaggio col piombo in zone umide?
Un saluto, Francesco -
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Non solo per la pozzanghera. Ai controlli ( e ne ricevo almeno 3 a stagione) ti spulciano e guardano come fossi il peggior assassino cercando qualsiasi cosa per multarti. E pensare siamo i più puliti invece già avendo un PDA !!!!!Commenta
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Buongiorno, quello che però non riesco a capire veramente è la posizione delle grandi Aziende del Settore, stanno facendo qualcosa per ovviare a questa situazione?? A me sembra di capire che non gliene possa fregare niente visto che hanno mercati molto più importanti fuori dall'Itallia....
Un Saluto, Francesco
---------- Messaggio inserito alle 08:33 AM ---------- il messaggio prcedente inserito alle 08:32 AM ----------
Itallia con 2LL è per dire che siamo il paese dei Cachi...Commenta
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Ciò che preoccupa tanto è proprio il recepimento italiano della normativa europea, cosa vorranno far rientrare nel concetto di zona umida? i grandi fiumi, laghi e specchi d'acqua o anche piccoli canali di acqua e allagati di modeste dimensioni? c'è da tremare conoscendo la nostra classe politica dirigenteBuon pomeriggio, alla luce del regolamento 57 del Unione europea per l'uso dell'acciaio nelle zone umide che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023, e considerato che in esso si individua la zona umida qualsiasi rigagnolo, stagno corso d'acqua dolce o salmastro e una distanza da esso di 100mt, e che il territorio italiano è quasi completamente coperto da fossi, canali, fiumiciattoli, laghetti ecc... c'è secondo voi una più precisa regolamentazione in merito a tale definizione? Saremo comunque costretti a questo punto a non poter tenere dietro o usare il piombo visto che questo regolamento vieta anche il passaggio col piombo in zone umide?
Un saluto, Francesco
mala tempora currunt_Waterfowler_Commenta
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Io credo che già nei vari calendari venatori si stabilisce quali siano le zone umide ove vige il divieto dell'utilizzo delle munizioni con pallini in piombo, quello che cambierà, è di molto, è il divieto anche di trasporto all'interno delle stesse.
La regione Lazio per zone umide intende come da calendario
è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali
laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più esterne
Ora o verrà sconvolta la definizione considerando umide anche coltivi ( compresi frutteti, oliveti ecc. ) o boschi dopo il primo scroscio d'acqua, oppure rimarrà come ben descritto e che non comprende fiumi, canali rigagnoli ove l'acqua non è ferma, ma scorre.
Il divieto di trasporto del piombo è comunque una mazzata ed andrebbe normato, perchè un cacciatore in vagante alla ricerca della stanziale, potrebbe benissimo trovarsi ad attraversare zone umide, quindi il legislatore, volendo potrebbe benissimo stabilire che se l'attraversamento avviene con fucile scarico e nel fodero, non essendoci l'atteggiamento di caccia viene meno il trasporto che deve essere finalizzato all'utilizzo per incorrere in sanzione, chè, ahimè sembra essere penaleCommenta
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Riporto il testo se qualcuno non lo avesse trovato
«11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri
da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in
metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone
umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra
dopo aver svolto tale attività.
Ai fini del primo comma:
a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di
una zona umida;
b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una
zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona
umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta
recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è
considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in
grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.
La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale
Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che
intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.
12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque
territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al
paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti
attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo
(espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) sparare munizioni di tale tipo;
c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta
recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comu-
nica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro
trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso
adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Com-
missione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle
misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o
artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce,
salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non
supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia,
o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni
«nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente
essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro
Inviato dal mio SM-A225F utilizzando TapatalkCommenta
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Infatti il punto dolente è il comma a) dell'Art 13.....Riporto il testo se qualcuno non lo avesse trovato
«11. Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri
da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in
metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone
umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra
dopo aver svolto tale attività.
Ai fini del primo comma:
a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di
una zona umida;
b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una
zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
c) una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona
umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta
recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è
considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in
grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.
La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale
Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che
intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.
12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque
territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al
paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti
attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:
a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo
(espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) sparare munizioni di tale tipo;
c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta
recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comu-
nica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro
trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso
adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Com-
missione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle
misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o
artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce,
salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non
supera i sei metri durante la bassa marea;
b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia,
o per i quali sia previsto tale utilizzo;
c) «fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;
d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;
e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;
f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni
«nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:
i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;
ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente
essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro
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Credo che per alcuni sarà necessario adeguarsi e portare solo cartucce alternative al piombo.Io credo che già nei vari calendari venatori si stabilisce quali siano le zone umide ove vige il divieto dell'utilizzo delle munizioni con pallini in piombo, quello che cambierà, è di molto, è il divieto anche di trasporto all'interno delle stesse.
La regione Lazio per zone umide intende come da calendario
è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali
laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più esterne
Ora o verrà sconvolta la definizione considerando umide anche coltivi ( compresi frutteti, oliveti ecc. ) o boschi dopo il primo scroscio d'acqua, oppure rimarrà come ben descritto e che non comprende fiumi, canali rigagnoli ove l'acqua non è ferma, ma scorre.
Il divieto di trasporto del piombo è comunque una mazzata ed andrebbe normato, perchè un cacciatore in vagante alla ricerca della stanziale, potrebbe benissimo trovarsi ad attraversare zone umide, quindi il legislatore, volendo potrebbe benissimo stabilire che se l'attraversamento avviene con fucile scarico e nel fodero, non essendoci l'atteggiamento di caccia viene meno il trasporto che deve essere finalizzato all'utilizzo per incorrere in sanzione, chè, ahimè sembra essere penaleSe dici la verità non dovrai mai inventarti nullaCommenta
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Già in alcuni contesti è così. Per esempio fucecchio e credo anche in molte valli venete ricadenti in zps.
Il problema è che in caso di infrazione oggi si và incontro a sanzione amministrativa, invece dal 15 febbraio si parla di penale.
Comunque sia, tra l'incertezza sui calendari spesso amputati in corso di stagione, la mancanza di selvaggina migratoria causata da clima sempre più caldo, l'eccessiva cementificazione del suolo, agricoltura intensiva, parchi, divieti ecc. l'attività venatoria è inesorabilmente indirizzata sul viale del tramonto. Rimarranno pochi facoltosi colleghi senza ricambio generazionale che potranno permettersi afv " serie " ( poche ) e viaggi venatori in terre al di fuori della comunità europea governata dall'analfabetismo faziosoCommenta
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